25 settembre 2018

Servizi relativi agli immobili: i chiarimenti del Fisco

Autore: Mattia Gigliotti
Pubblicato ieri, nella nuova sezione appositamente dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, il Principio di diritto n. 2, avente, questa volta, ad oggetto l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (servizi relativi a beni immobili). Si tratta, come detto, della seconda pubblicazione in merito (il principio di diritto n. 1 ha riguardato l’aliquota IVA da applicare al pomodoro datterino).

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la predetta disposizione normativa “si interpreta sulla base dei chiarimenti forniti dall’articolo 31- bis del Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013, alla luce degli orientamenti interpretativi comunitari”.

La norma – Materia del principio, dunque, è la territorialità IVA. In particolare, ai sensi del citato art. 7-quarter comma 1 lett a), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato”.

Il principio di diritto – L’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è posta su una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi.

In particolare, si afferma che la citata “prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia”, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ausiliari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico.

Ricorrendone i presupposti di legge, il committente non residente in Italia, potrà richiedere il rimborso dell’IVA assolta nel nostro Paese.
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