9 ottobre 2018

Servizi sostitutivi mensa: disciplina fiscale per l’App mobile

Autore: Mattia Gigliotti
In materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente e delle componenti del reddito di impresa, nonché dei riflessi del recepimento, in ambito nazionale, della Direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3 pubblicato ieri, indica la disciplina fiscal da applicare alle imposte dirette e all’imposta sul valore aggiunto in riferimento ai servizi sostitutivi di mensa aziendale erogati tramite App Mobile.

Più in particolare, tenuto conto che il servizio reso tramite apposita “App Mobile per smartphone è assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in vigore dal 9 settembre 2017) lo stesso sarà nel modo seguente.
Ai fini IRPEF, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avverrà alle condizioni di cui all’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, laddove è disposto che: “Non concorrono a formare il reddito […] le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione […]”.

Ai fini IRES, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR a norma del quale: “[…] Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.

Infine, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016 che l’Amministrazione finanziaria si riserva di valutare, si renderanno applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento previste nei nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633.
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