10 settembre 2018

Sgravio conciliazione vita lavoro: istanze entro il 15 settembre

Autore: Debhorah Di Rosa
Scade il 15 settembre 2018 il termine entro il quale i datori privati che hanno introdotto in azienda misure di conciliazione vita-lavoro per i propri lavoratori dipendenti devono inviare telematicamente all'INPS l’apposita istanza per la fruizione degli sgravi contributivi.

La disciplina vigente prevede una particolare forma di sgravio contributivo in favore delle imprese firmatarie di contratti collettivi aziendali (anche in recepimento di contratti collettivi territoriali) contenenti misure migliorative, rispetto alle previsioni di legge, del CCNL di riferimento o di precedenti contratti collettivi aziendali, per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.

Si tratta di una misura sperimentale, introdotta dal Jobs Act che, salvo proroghe, dovrebbe concludersi quest’anno.

Le risorse stanziate nel 2018, con riferimento ai contratti aziendali stipulati e depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, tra il 1° novembre 2017 e il 31 agosto 2018, sono pari a 54.600.000 euro.

Misure ammesse - Le misure di conciliazione utili ai fini della fruizione del beneficio sono contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 2017. Il contratto aziendale deve prevedere almeno due delle misure elencate, una delle quali deve rientrare nelle aree di intervento (A) o (B) sottoelencate:
A) “Genitorialità”:
  • estensione temporale del congedo di paternità indennizzato;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
  • previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

B) “Flessibilità organizzativa”:
  • lavoro agile;
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part-time;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti;

C) Welfare aziendale:
  • convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Requisiti dei datori di lavoro - La legittima fruizione dello sgravio è subordinata:
  • al possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC;
  • al rispetto degli obblighi di legge previsti dalla Legge N.92/2012;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Misura del beneficio - Lo sgravio contributivo non è determinato in funzione della retribuzione dei lavoratori che utilizzano le misure di conciliazione vita-lavoro previste dai contratti collettivi, ma è calcolato dall’INPS e comunicato al datore di lavoro. La sua misura dipende da:
  • l’importo complessivo dei fondi disponibili per ciascun anno;
  • il numero delle aziende richiedenti nel singolo anno;
  • la forza occupazionale media del datore di lavoro avente diritto.

Il beneficio totale attribuito a ciascun datore di lavoro è dato dalla somma di due quote:
  • la quota A è ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell'anno;
  • la quota B è ottenuta ripartendo l'80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda.

Lo sgravio è soggetto ad un "massimale" pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dell’anno precedente la domanda.

Richiesta e fruizione del beneficio - I datori devono inoltrare all'INPS per via telematica, entro il prossimo 15 settembre, una richiesta, sul modello disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo". A far data dal 16 ottobre 2018 l’Istituto comunicherà ai datori di lavoro l’esito della domanda e l’importo dello sgravio riconosciuto.

N.B. Lo sgravio può essere concesso una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017/2018.

Alle matricole ammesse al beneficio è attribuito in automatico il codice di autorizzazione “6J”.

Nel flusso UniEmens deve essere valorizzata all’interno di “CausaleACredito” il codice causale appositamente istituito “L902” con il relativo importo nell’elemento “ImportoACredito”.

Per le domande presentate nel 2018 il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato esclusivamente sulle denunce contributive dei mesi di competenza novembre e dicembre 2018, su una o due mensilità.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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