24 febbraio 2018

SÌ ALLA DETRAZIONE IVA CON DICHIARAZIONE OMESSA

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 23 febbraio 2018

Autore: PAOLA MUARO
In materia di IVA, il contribuente ha diritto alla detrazione anche quando manca la dichiarazione annuale, purché risultino i requisiti sostanziali. Si ricava dall’ordinanza n. 4392/18 con cui la Sezione Tributaria della Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto da una società di capitali, in applicazione del recente insegnamento delle Sezioni Unite.
Nel caso di specie, l’Ufficio ha iscritto a ruolo una somma corrispondente a un credito IVA concernente un anno d’imposta in relazione al quale non era stata presentata la dichiarazione annuale. La ripresa è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della decisione di prime cure che aveva annullato la cartella notificata alla società contribuente. Dal che il ricorso di quest’ultima alla Suprema Corte, che lo ha accolto.
Il Collegio di legittimità ha ricordato il principio secondo il quale:
• «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili» (Cass. civ. S.U. n. 17757/2016).
Ebbene, alla luce di questo principio l’ordinanza di ieri rileva che il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata la cornice biennale prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’esercizio del diritto di detrazione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha rispettato il predetto termine biennale e l’Agenzia delle Entrate non ha negato l’esistenza del credito, ma si è limitata a contestare la circostanza, di rilievo formale, dell’omessa presentazione della dichiarazione annullare. Perciò i Giudici di legittimità hanno proceduto con l’annullamento della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, hanno accolto il ricorso originariamente proposto dalla società. Le spese del giudizio sono state compensate.
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