17 dicembre 2020

Si applica l’IVA ridotta per la bevanda a base di miscela di piante

I chiarimenti nella Risposta n. 579 dell’Agenzia delle Entrate

Autore: Pietro Mosella
Alla cessione del prodotto riguardante i preparati a base di miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie con altre sostante, si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento, di cui al punto n. 80), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Tali preparati, però, non devono essere destinati al consumo immediato, ma costituiscono prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane, in particolare quelle aventi delle proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative, così come i prodotti che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato di salute.

È quanto emerge dalla Risposta n. 579 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 10 dicembre 2020, scaturita a seguito di istanza di interpello.

Il quesito– La casa produttrice Alfa, intende procedere alla commercializzazione di un nuovo prodotto denominato "Beta" e, dalla scheda marketing allegata allo stesso, si evince che si tratta di una nuova tipologia di prodotto costituito da una miscela di piante e destinato al mercato italiano.

Nelle informazioni di prodotto la Società in questione ha riepilogato le modalità di conservazione e la procedura di preparazione della bevanda, specificandone le funzionalità, i consigli d'uso e le avvertenze. Cosi come per le altre cessioni di beni individuate nella Tabella, A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata discende dall'inquadramento doganale del prodotto in esame.

Nel caso di specie occorre sapere se il prodotto può essere inquadrato nella voce doganale 21.02 (cfr. n. 76) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ovvero nella voce 21.07 (cfr. n. 80) della Tabella in commento.

Nell’istanza, si fa presente anche che, secondo le "Note Esplicative della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea" il prodotto può essere inquadrato nella voce doganale 2101 (ex v.d. 21.02), denominata "Preparazioni alimentari diverse", oppure nella voce doganale residuale 2106 (ex 21.07) denominata "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove".

In proposito l’istante ha preventivamente acquisito il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riguardante la nomenclatura combinata doganale del prodotto in esame.
L’istante, quindi, chiede chiarimenti su quale sia la corretta aliquota Iva da applicare al nuovo prodotto.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Il Fisco ricorda, anzitutto, che, per le cessioni di "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura" il n. 80) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento.

Ciò premesso, al fine di individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile alle cessioni del prodotto in questione, l'istante ha previamente e correttamente, acquisito il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli circa la nomenclatura combinata doganale del prodotto (cfr. Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010).

Nel suddetto parere, presentato dall’istante, l'ADM afferma che "in considerazione della composizione dichiarata e sulla base dell'analisi chimica del prodotto, tenuto conto della destinazione d'uso del bene, si ritiene che la merce possa essere classificata alla sottovoce Taric 2106 9092 60.
In applicazione, infatti, delle note esplicative del sistema armonizzato tra i prodotti compresi nella sottovoce SA 2106 90 al punto 14), ci si riferisce a ‘i miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie o di piante o parti di piante, semi o frutta di una o più specie mescolati con altre sostanze (ad es. es. con uno o più estratti di piante), che non siano destinati al consumo immediato ma costituiscono prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane in particolare quelle aventi delle proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative)’, così come i prodotti che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato di salute".

In virtù, quindi, della documentazione presentata dall’istante e, in particolare, del predetto citato tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché della prassi elaborata in materia (cfr. Ris. n. 46 del 24 dicembre 1994), l’Amministrazione Finanziaria ritiene che, alla cessione del prodotto descritto nell'istanza, si applichi l'aliquota ridotta del 10 per cento, di cui al punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
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