2 agosto 2018

Sisma centro Italia: anche INAIL proroga la sospensione fino al 2019

Autore: Debhorah Di Rosa
Con la circolare n. 32 del 2018 l’INAIL interviene riguardo la sospensione dei termini per effettuare gli adempimenti e versamenti prevista in favore dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Proroga della sospensione - Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.

Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta.

Disposizioni per le rateazioni - Entro il mese di gennaio 2019:
  • deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, previsto fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo;
  • devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate devono presentare apposita domanda alla Sede INAIL competente, utilizzando il nuovo modulo allegato alla circolare.

Resta fermo che in caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La prima rata deve essere versata entro il 31 gennaio 2019 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno di ogni mese.

È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.

Alla ripresa dei versamenti, nel modello F24, sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, devono essere indicati, a seconda dei casi, i numeri di riferimento di seguito esposti, correlati ai codici di sospensione che le Sedi hanno inserito sulle Pat interessate, già comunicati con le precedenti circolari e aggiornati con la nuova scadenza e il numero massimo di rate.

Cartelle di pagamento ed attività esecutiva - In tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, incluso l’INAIL.
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