12 novembre 2018

Sisma Emilia Romagna: prorogata l’esenzione IMU e sospensione mutui

Autore: Redazione Fiscal Focus
Esenzione IMU e sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, prorogati al 31 dicembre 2019, nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Si tratta dei comuni individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge n. 148/2017. E’ quanto previsto dal DDl bilancio 2019 (in fase di esame in Parlamento).

Si ricorda inoltre, che il D.L. n. 148/2017, con l’articolo 2-bis, comma 44, ha disposto la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020. Come anticipato, lo stesso decreto elenca in dettaglio anche quali sono i comuni interessati dalla citata proroga dello stato di emergenza e dalla normativa emergenziale. In particolare si tratta dei seguenti: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

Proroga esenzione IMU – La misura contenuta nella manovra di bilancio 2019, se confermata in sede di approvazione definitiva, dunque, prorogherà di un altro anno (l’art. 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012 aveva fissato il termine al 31 dicembre 2018) l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012. Gli immobili situati nei comuni di cui in premessa, pertanto, saranno esentati dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

Sospensione rate mutui – Altra misura riguarda la proroga al 31 dicembre 2019 (il precedente termine era fissato al 31/12/2018) anche delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per coloro che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui in premessa. La proroga riguarda anche i soggetti aventi residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 o da eccezionali eventi atmosferici nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
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