L’Agenzia delle Entrate ha emanato il
Principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019 per fornire alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo della liquidazione IVA di gruppo.
La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dall'articolo 73, comma 3, del
dPR n. 633/1972 rappresenta un istituto di matrice comunitaria che trova fondamento nella direttiva n. 77/388/CEE, poi trasfuso nell'articolo 11 della direttiva n. 2006/112/CE.
Ambito soggettivo - L'ambito soggettivo di applicazione della procedura in esame è individuato dall'articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 13 febbraio 2017.
Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal citato D.M. ed identificati ai fini IVA in Italia:
- per il tramite di una stabile organizzazione,
- con la nomina di un rappresentante fiscale,
- mediante identificazione diretta.
Tale interpretazione si è resa necessaria "al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario", con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione.
La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.