26 settembre 2018

Sospensione termine di impugnazione: viene meno solo con rinuncia all'istanza di adesione

Autore: Gianfranco Antico
Con l’ordinanza n. 21148 del 24 agosto 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell'atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dall'art. 6 ovvero dall’art.12 del D.lgs. n.218/97, “non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l'Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l'univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l'atto di accertamento, oppure con formale ed irrevocabile rinuncia all'istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione. (Cass. 17439/20121, 3762/2012, 2857/2013)”.

Nel caso di specie, la contribuente aveva proposto istanza di adesione all'accertamento notificatole in data 28 marzo 2008, ma il successivo 21 maggio aveva rinunciato espressamente ed in forma scritta alla definizione agevolata, notificando poi il ricorso alla CTP in data 8 ottobre 2008.
La CTP adita respingeva il ricorso nel merito, superando l'eccezione di tardività sollevata dall'Amministrazione finanziaria.
La CTR accoglieva in via pregiudiziale l'appello incidentale dell'Ufficio, dichiarando il ricorso originario inammissibile perché tardivo.
I massimi giudici hanno ritenuto che la formale ed irrevocabile rinuncia all'istanza di definizione con adesione fa venire meno la sospensione del temine di impugnazione.

La Corte richiama, altresì, il pensiero della Corte Costituzionale che ha ritenuto non irragionevole “neppure che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l'atto di accertamento, ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all'istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del DLgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3) - oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza (Corte cost. ord. (140/2011)”.
E la pronuncia della CTR impugnata si è puntualmente attenuta a questi principi, senza che il ricorso abbia addotto ragioni che giustificano un mutamento di indirizzo del Collegio.

Né la Corte ravvisa la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione dell'Amministrazione finanziaria per aver indicato nelle istruzioni che la proposizione del ricorso comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione e aver poi sostenuto in giudizio che la rinuncia all'adesione comporta decadenza dalla sospensione dei termini a ricorrere. “Infatti, le due affermazioni non sono in contraddizione, l'una indicando le conseguenze legali (rinuncia automatica) di un certo comportamento (presentazione del ricorso), l'altra affermando un principio generale e noto, ovvero che la rinuncia libera ed univoca ad una propria dichiarazione o istanza la rende priva di ogni effetto”.

Come è noto, la presentazione dell’istanza di adesione genera, fra l’altro, la sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione dell’atto per dar modo all’ufficio ed al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza si riferisce.
Sul punto è sorta una vera e propria querelle: se trattasi di sospensione automatica ovvero condizionata all’esito del contraddittorio. Senza andare qui a ripercorrere le varie posizioni giurisprudenziali, oggi il legislatore ha chiuso la questione, nell’ambito del D.L.n.193/2016 - art.7 quater, comma 18, introdotto in sede di conversione in legge n.225 del 1° dicembre 2016 -, disponendo che “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
L’odierno intervento della Cassazione, si pone comunque sul solco dei precedenti, negando la sospensione nel momento in cui il contribuente revoca l’istanza.

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1"in tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell'atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art.12, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l'Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l'univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l'atto di accertamento, oppure di formale ed irrevocabile rinuncia all'istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione. Ne consegue che, quando, nel corso del procedimento di definizione, sia intervenuto solo un verbale di constatazione di mancato accordo, ma non anche un provvedimento di rigetto dell'istanza, il ricorso del contribuente è tardivo solo se proposto oltre i 150 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, ossia tenendo conto sia dei 60 giorni ordinariamente previsti per la presentazione del ricorso, sia dell'intero termine di sospensione di 90 giorni".
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