16 luglio 2018

Sottoscrizione accertamento. Delega sempre a termine

Autore: Paola Mauro
L’avviso di accertamento è nullo ove sottoscritto sulla base di una delega rilasciata dal Capo dell’Ufficio per un tempo illimitato. La ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con la Sentenza n. 283/02/18, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di Cassazione
  • L’art. 42, D.P.R. 600/73, in particolare, stabilisce che «gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. […] L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma».

Secondo la Cassazione, in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 – che può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio –, per essere valida, deve indicare:
  • le ragioni del conferimento (ad esempio carenza di personale, assenza, vacanza o malattia);
  • il termine di validità;
  • il nominativo del soggetto delegato.

In mancanza di questi requisiti la delega è illegittima e ciò si riflette sull’avviso di accertamento, nel senso che esso deve ritenersi nullo (vedi Cass. Sez. trib. sentenze nn. 22803, 24492, 25017, 25280 del 2015).

Ebbene, questi principi hanno ispirato la decisione in esame.
  • La CTR del Molise ha rigettato l'appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento di un avviso di accertamento a fini Irpef basato sul cd. “redditometro”, avendo rilevato il non corretto esercizio della sottoscrizione sostitutiva.

Nel caso di specie, la delega di firma è stata prodotta dall’Ufficio finanziario in grado di appello1, a fronte dell’eccezione formulata dal contribuente nel ricorso introduttivo2. La CTR molisana, al riguardo, ha affermato che in appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti poiché che l’art. 58, D.lgs. n. 546 del 1992 è stato ripetutamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità «nel senso che non sussistono limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento anche se già disponibile in precedenza ed anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio. Non vale, infatti, a limitare l'ambito applicativo della disposizione in esame il disposto dell'articolo 345 del Codice di procedura civile, che introduce una specifica preclusione, secondo la quale nel processo civile la mancata produzione dei documenti in primo grado ne impedisce la produzione nel grado di appello, fatta salva la dimostrazione della causa non imputabile alla parte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'articolo 58, comma 2, configurandosi quale norma speciale, dettata dal legislatore per il processo tributario, risulta prevalente (Cfr. Decreto Legislativo numero 546 del 1992, articolo 1, comma 2)».

Ciò posto, la CTR osserva che:
  • «agli atti dell'appello risulta prodotta apposita delega la quale: - risulta motivata in relazione ad un provvedimento direttoriale non versato in atti; - non reca un termine di scadenza. Mancando tali elementi la delega è invalida e quindi, in caso di contestazione del contribuente, come nella fattispecie, rende gli atti sottoscritti del tutto nulli (Cfr. Cassazione, sentenze numero 22803 e numero 25280 del 2015)».

Quanto esposto sopra ha reso superfluo l'esame delle altre questioni o eccezioni.
La CTR, dunque, respinge l’appello del Fisco e dispone la compensazione delle spese di lite.

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1Spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare il corretto esercizio del potere di firma e la presenza di eventuale delega (per tutte: Cass. n. 14942/2013).

2L’eventuale vizio di sottoscrizione deve essere eccepito tempestivamente; cioè, il contribuente deve formulare una specifica eccezione nel ricorso introduttivo di primo grado, perché nel processo tributario la nullità dell’avviso di accertamento per la mancanza di uno degli elementi essenziali di cui all’articolo 42 del D.P.R. 600/73 non è rilevabile d’ufficio dal giudice, sicché la relativa questione, se non prospettata nel giudizio di primo grado - o più esattamente nel ricorso introduttivo - non può essere introdotta successivamente (così, tra le altre, Cass. trib. sentenze nn. 21616/2015, 18448/2015 e 381/2016).
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