30 maggio 2018

Sottoscrizione senza prova della delega. Atto nullo

Autore: Paola Mauro
È nullo, per violazione dell’articolo 42 del D.P.R. 600/73, l’avviso di accertamento sottoscritto da soggetto diverso dal Capo dell’ufficio in assenza d’indicazione alcuna in ordine alla qualifica e ai poteri a esso conferiti e in mancanza di prova circa l’esistenza di un provvedimento di delega da parte del titolare dell’ufficio. A fronte dell’eccezione formulata dal contribuente nel ricorso di primo grado, l’Ufficio finanziario è tenuto a fornire la prova del corretto esercizio del potere di delega.

È quanto afferma, in sintesi, la Commissione Tributaria Regionale di Roma nella Sentenza n. 9235/44/18, che accoglie il ricorso proposto da una società a ristretta base azionaria, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato maggiori ricavi, basandosi sulle risultanze delle indagini bancarie eseguite dalla Guardia di finanza sia sui conti societari sia su quelli personali dell’amministratore e dei suoi familiari.

Fra le varie eccezioni sollevate dalla società ricorrente rispetto all'atto impugnato, l’adita CTP di Roma ha ritenuto dirimente quella concernente la violazione dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973, sul rilievo che la sottoscrizione non risultava apposta da soggetto abilitato. Al riguardo, parte ricorrente ha evidenziato, con memoria illustrativa, l'omessa produzione, da parte dell'Ufficio, della delega di firma che avrebbe consentito la sottoscrizione dell'avviso impugnato da parte di un soggetto diverso dal Direttore provinciale.

Ebbene, la soluzione di tale questione formale è risultata decisiva per i giudici di primo grado, i quali hanno accolto il ricorso sul punto, dichiarando, di conseguenza, illegittimo l’avviso di accertamento impugnato.

I giudici provinciali di Roma hanno motivato come segue la decisione sfavorevole all’Erario: «Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (si vedano per tutte Cass. n 18758/2014 e da ultimo Cass. n. 9736/2016), in tema di imposte sui redditi, l'avviso d’accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del firmatario e la presenza della delega del titolare dell'ufficio. Si è ulteriormente specificato che, ove il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega (Cass. n. 22800/2015). Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato risulta sottoscritto da F.D.S., del quale peraltro non è specificata nemmeno la qualifica, "su delega del Direttore Provinciale S.D.G". Ebbene, attesa la contestazione della legittimità dell'atto sotto il profilo della sua sottoscrizione mossa dalla società contribuente, sarebbe stato onere dell'Ufficio produrre in giudizio l'atto di delega attributivo del potere di firma al D.S. e la dimostrazione della sua appartenenza alla carriera direttiva, come disposto dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 sopra citato. Tuttavia l'Agenzia delle entrate, nel costituirsi e nel controdedurre alle censure mosse nel ricorso introduttivo, ha del tutto omesso di affrontare la questione formale della validità dell'atto sotto il profilo che si esamina, né ha allegato alcuna documentazione idonea a dimostrare il possesso del potere di firma in capo al D.S. Da quanto rilevato consegue l'accoglimento del ricorso in quanto non è stata compiutamente dimostrata la validità dell'avviso impugnato sotto il profilo formale, ciò che comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi».

La Commissione capitolina, non avendo esaminato la controversia nel merito, ha ritenuto giusto compensare tra le parti le spese del giudizio.
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