18 settembre 2018

Sport bonus: disponibile l’elenco degli ammessi al credito d’imposta

Pubblicata la lista delle imprese che hanno ottenuto il bonus sulle erogazioni liberali in denaro per interventi di restauro nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici

Autore: Mattia Gigliotti
L’Ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri fa sapere che è pronta la lista dei soggetti a cui è stato riconosciuto lo “sport bonus” previsto dall’ articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

La suddetta lista identifica i soggetti beneficiari del bonus attraverso un codice seriale cui corrisponde l’importo del credito di imposta attribuitogli.
Lo sport bonus, ricordiamo, rappresenta un’agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2018 definito, nella disciplina attuativa, dal DPCM 23 aprile 2018, sotto forma di contributo riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato di imprese non residenti.

Il bonus è riconosciuto, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro sino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definito dall’articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ancorché in regime di concessione amministrativa.

Affinché venga riconosciuto lo “sport bonus”, è necessario che le imprese che lo richiedono effettuino le erogazioni liberali esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito o carte prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

Il “credito” di imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo Sport, pena lo scarto del modello F24.

Le imprese potranno fruire del beneficio fiscale non appena sarà istituito il relativo codice tributo.

Come indicato nel DPCM 23 aprile 2018, il credito d'imposta in esame, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Lo “sport bonus” è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il primo aprile e il 20 agosto 2018, come previsto dall’articolo 5 dal DPCM 23 aprile 2018. L’agevolazione va richiesta all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra.

Nei 20 giorni successivi, l'Ufficio per lo Sport, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.

Inoltre, qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento e vi siano delle richieste inviate rimaste insoddisfatte, l'Ufficio per lo Sport pubblicherà, contestualmente al suddetto elenco, quello degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Lo “sport bonus” è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti. Inoltre, qualora l’Agenzia delle Entrate riscontri, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta in oggetto, la stessa ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport che, previe verifiche di sua competenza, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le disposizioni di legge.
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