9 novembre 2018

Sport bonus nella Legge di Bilancio 2019: ampliata la platea di beneficiari

Autore: Pasquale Pirone
Con la manovra del prossimo anno, si istituisce, in favore di persone fisiche, enti non commerciali nonché soggetti titolari di reddito d'impresa, un contributo sotto forma di credito d’imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (c.d. “Sport Bonus”).

Il beneficio era già stato istituito, per tutte le imprese, anche per il 2018 ad opera della Legge n. 205/2017 (comma 363) ed il cui decreto attuativo per poterne beneficiare era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n° 130 del 07 giugno 2018.

Lo sport bonus 2019 – La misura del credito che potrà essere riconosciuta ai soggetti di cui in premessa, se confermato in sede di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2019, sarà pari al 65% delle erogazioni effettuate il prossimo anno e ciò anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Sono tuttavia fissati dei limiti. In particolare, il beneficio verrà riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui (per lo sporto bonus 2018, ad esempio, per questi ultimi il limite era fissato al 3%).

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa sarà esclusivamente utilizzabile in compensazione in F24. Sono derogati i limiti dell’utilizzo in compensazione di 700.000 euro (di cui alla Legge n. 388/2000), e quello annuale di 250.000 euro (di cui alla Legge n. 244 /2007). Il credito, inoltre, non rileverà ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Sarà utilizzabile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

In ogni caso, dovrà essere un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (da adottarsi entro 120 giorni dalla data in cui entrerà in vigore la manovra stessa) ad individuare le disposizioni attuative necessarie per il beneficio in commento.

Come anticipato, si tratta di una misura che amplia il credito d’imposta istituito dalla Legge di Bilancio 2018. In primo luogo la manovra 2019 ne amplierà l’ambito soggettivo: potranno godere del beneficio non solo le imprese, ma anche persone fisiche e enti non commerciali. Inoltre si interviene anche sull’ambito oggettivo: il credito d’imposta verrà esteso al 2019 con limiti d’importo più elevati (il credito riconosciuto l’anno scorso, infatti, valeva solo per il 2018 ed era limitato al 3% dei ricavi annui e al 50% della donazione).

Gli adempimenti degli uffici – La norma istitutiva dell’agevolazione 2019 prevede altresì che i beneficiari delle erogazioni comunicheranno immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture, gli stessi soggetti comunicheranno altresì allo stesso ufficio lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo sport, in ogni caso, provvederà all’attuazione della presente misura agevolativa nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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