26 settembre 2018

Sport bonus seconda finestra: dal 24 settembre al 23 ottobre 2018

Autore: Mattia Gigliotti
L’Ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso una nota pubblicata in data 24 settembre 2018 ricorda che “I soggetti che vogliono usufruire dello Sport Bonus, seconda finestra, possono farne richiesta dal 24 settembre al 23 ottobre 2018, compilando l’apposito modulo ed inviandolo a mezzo posta elettronica a: ufficiosport@pec.governo.it.”

Nella nota viene, inoltre, precisato chele domande pervenute all’Ufficio prima del 24 settembre non verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte necessariamente entro i termini citati.

Il 14 settembre scorso è stata Pubblicata la lista delle imprese che hanno ottenuto il bonus sulle erogazioni liberali in denaro per interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi relativa alla prima finestra temporale di 120 giorni.
Ricordiamo, infatti, che lo “sport bonus” è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018, come previsto dall’articolo 5 dal DPCM 23 aprile 2018.
La suddetta lista identifica i soggetti beneficiari del bonus attraverso un codice seriale cui corrisponde l’importo del credito di imposta attribuitogli.
Il bonus in commento rappresenta un’agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2018 definito, nella disciplina attuativa, dal DPCM 23 aprile 2018, sotto forma di contributo riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato di imprese non residenti.

L’agevolazione – utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 - è riconosciuta, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro sino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definito dall’articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ancorché in regime di concessione amministrativa.

Si precisa che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Come indicato nel DPCM 23 aprile 2018, il credito d'imposta in esame, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Si ricorda, infine, che lo “sport bonus” è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti. Inoltre, qualora l’Agenzia delle Entrate riscontri, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta in oggetto, la stessa ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport che, previe verifiche di sua competenza, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le disposizioni di legge.
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