12 settembre 2018

Sport: rapporti tra terzo settore e regime agevolato

Autore: Gianfranco Antico
La circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 – che ha fornito una serie di importanti chiarimenti in merito al regime fiscale del mondo dello sport -, si è soffermata, altresì, sugli effetti della riforma del Terzo Settore sull’applicabilità del regime fiscale di cui alla L. n.398 del 1991. Terzo settore che proprio in questi giorni ha visto pubblicato il decreto correttivo della disciplina dell’impresa sociale – D.Lgs.n.95/2018 -, attraverso il quale sono state introdotte una serie di novità fiscali.

Come è noto, il D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo settore (CTS), nonché il D.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, disciplinante l'impresa sociale, hanno previsto espressamente l'"organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche" tra i settori di attività di interesse generale in cui operano gli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le quali sono riconosciuti specifici benefici fiscali.

Resta ferma, tuttavia, la facoltà per le associazioni e per le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative.

La circolare delle Entrate di quest’estate opera delle precise distinzioni e precisazioni:
  • le modifiche recate dal Codice del Terzo settore all'ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo di cui alla L. n.398 del 1991 troveranno applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione delle Commissione europea - prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice - e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
  • successivamente a tale termine, il regime di cui alla L. n.398 del 1991 “non potrà più trovare applicazione in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore; non potrà più trovare applicazione, a prescindere dall'iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco nonché per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro; continuerà a trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore”.

La circolare n. 18/2018 rileva, altresì, che il Codice del Terzo settore reca talune disposizioni che incidono sull'ambito applicativo dell'art. 148 del TUIR: dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell'agevolazione è prevista l'eliminazione delle associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Da quanto sopra esposto - osservano le Entrate – “consegue che solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore potranno continuare ad avvalersi della previsione di decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR. Tale previsione, infatti, continuerà a trovare applicazione nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro anche dopo le modifiche che diverranno operative a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS. Diversamente, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore non potranno più essere destinatarie della previsione di decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3, del TUIR”.
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