Per gli stabilimenti balneari sussiste l’obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’area demaniale, qualora questi ultimi posseggano i requisiti di cui al D.M. n. 28 del 1998. È quanto emerge dalla
Risposta n. 372 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 10 settembre 2019, fornita a seguito d’istanza d’interpello.
Il quesito
Come illustrato dall’associazione istante Alfa, nel febbraio 2019, l’ente comunale ha inviato una nota a ciascuno dei propri iscritti, con la quale invitava questi ultimi a presentare gli atti di aggiornamento catastale delle strutture in concessione. In detta nota si evidenziava che gli atti di aggiornamento, in virtù delle istruzioni operative contenute nella Circolare prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare - dovevano essere presentati direttamente dal concessionario.
L'associazione istante, nell’interesse di alcune imprese balneari associate, chiede di conoscere se le stesse siano tenute, come richiesto dal Comune in questione, a presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’arenile demaniale, sebbene tali costruzioni non rientrino in nessuna delle categorie richiamate nella suddetta Circolare e per le quali è previsto tale obbligo.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Anzitutto l’Agenzia delle Entrate affronta il tema, tipicamente catastale, della riconducibilità o meno di un bene alla nozione di “unità immobiliare” e richiama, pertanto, le norme che regolano l’iscrizione in catasto dei beni immobili. Ciò, al fine di chiarire quali siano le opere soggette all’obbligo di accatastamento, e se tale obbligo sussista per quei manufatti, tipicamente fabbricati, che vengono installati ad inizio stagione, per poi essere completamente smontati e rimossi al termine della stessa (installazioni a carattere stagionale).
Viene, quindi, ricordato che l’articolo 2, comma 1, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, ha stabilito che
“l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.
Di conseguenza, un manufatto prefabbricato, può essere annoverato nelle “unità immobiliari” se sono contemporaneamente soddisfatti, oltre ai requisiti di autonomia funzionale e reddituale del bene, anche quello della “stabilità del tempo”.
Il Fisco richiama anche la Circolare M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008 (emanata congiuntamente dal Ministero dei Trasporti, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agenzia del Territorio, finalizzata a definire le procedure di allineamento delle banche dati gestite dalle suddette amministrazioni), la quale ha fornito, tra l’altro, indicazioni operative relativamente alle richieste di concessione di beni demaniali che prevedano la realizzazione di opere oggetto di accatastamento, annoverando tra queste le tipologie “A” (costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto), “B” (costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato) e “C” (strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento).
La stessa circolare ha, altresì, precisato che
“le indicazioni (…) non modificano (…) le modalità di svolgimento dei procedimenti di competenza dei destinatari (…) che restano disciplinati dalle norme vigenti” e che
“ciascuna delle scriventi amministrazioni si riserva di integrare, ove necessario, le indicazioni riguardanti unicamente i dati di propria competenza”.
In considerazione delle norme e dei documenti di prassi richiamati, quindi, qualora un manufatto sia stato installato al suolo per essere mantenuto nel tempo, lo stesso assumerà rilievo catastale, ancorché sia stato realizzato con elementi prefabbricati e risulti semplicemente appoggiato al suolo (articolo 2, comma 3, secondo periodo, D.M. n. 28 del 1998).
La circostanza che, nella suddetta Circolare, non si faccia esplicita menzione ad altre tipologie di manufatti, non si traduce per queste - precisa il Fisco - nell’insussistenza dell’obbligo di accatastamento, essendo, invece, necessario verificare la loro rispondenza ai requisiti di cui al citato D.M. n. 28 del 1998.
In riferimento al quesito posto, le Entrate ricordano che, con la nota prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016 richiamata dall’istante, la Direzione Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, nel fornire ulteriori chiarimenti operativi in merito all’accatastamento degli stabilimenti balneari su area demaniale e nel ribadire l’obbligo di accatastamento delle tipologie di opere richiamate nella Circolare M_TRA/DINFR 2592 del 2008, ha precisato, altresì, che nel caso di
“concessioni demaniali prive di costruzioni non sussiste (…) l’obbligo di accatastamento”.
Concludendo, il Fisco evidenzia che la concessione, in assenza di interventi edilizi (ovvero trasformazioni oggettive del bene),
“rappresenta, sotto il profilo eminentemente catastale, una modifica soggettiva che ne definisce amministrativamente i diritti di utilizzazione”.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, considerando tutto quanto esposto, ritiene che sussiste l’obbligo alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’area demaniale, qualora questi ultimi posseggano i requisiti di cui al citato D.M. n. 28 del 1998.