18 luglio 2019

Start-up: no esenzione pagamento per la bollatura dei libri sociali

Autore: Serena Pastore
La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese. Tale esenzione non può però estendersi alla bollatura dei libri sociali.

Questo è il principio che si evince dalla Risposta n° 253/2019.

Interpello
L’istante è una società di nuova costituzione del tipo "start-up innovativa" regolarmente iscritta all'apposita sezione speciale istituita presso la CCIAA.

La società, in possesso dei requisiti previsti dalla norma sulle start-up innovative, chiede se possa essere esentata dal pagamento dell’imposta di bollo per qualsiasi adempimento o atto che la stessa debba porre in essere al Registro delle Imprese, inclusa la vidimazione/bollatura dei libri sociali.

Parere dell’Agenzia
L’Agenzia specifica che il comma 8 dell’articolo 26 del decreto legge n. 179 del 2012, prevede agevolazioni in materia di imposta di bollo e di diritti di segreteria stabilendo che: “La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria”.

In sintonia con il generale divieto di interpretazione estensiva delle norme che danno vita ad agevolazioni, sono da ricomprendere nell’esonero dall’imposta di bollo, quegli atti posti in essere “per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese”. Di contro, sono da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese: dunque, non possono avvalersi dell’articolo 26, comma 8, quegli atti o documenti che, ancorché presentati al registro delle imprese, sono estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8.

Per le suesposte considerazioni, l’Agenzia ritiene che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo non si può estendere alla bollatura dei libri sociali.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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