23 maggio 2018

Stop al redditometro se la disponibilità sul conto è durevole

Autore: Paola Mauro
Nell’ambito dell’accertamento sintetico del reddito, una disponibilità finanziaria che si sia protratta fino all'epoca delle spese considerate dall’Ufficio integra la prova contraria gravante sul contribuente; al contrario, le somme transitate solo momentaneamente sul conto corrente non consentono di superare la presunzione legale prevista dalla norma. È quanto sostiene la sentenza n. 63/04/18 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

La CTR ha respinto l'appello proposto d’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente per quanto riguarda l'avviso di accertamento per IRPEF relativa all'anno 2008, fondato sulle risultanze del c.d. redditometro, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Secondo il Primo giudice, il contribuente aveva dimostrato di possedere delle disponibilità finanziarie sul conto corrente compatibili con le spese sostenute, potendosi pertanto ritenere, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio, la sussistenza del "nesso eziologico" tra tali disponibilità finanziarie e le spese, in virtù della contiguità temporale delle movimentazioni intervenute nell'anno di tassazione.
  • Nella specie, dall’esame della documentazione fornita dal contribuente, è emerso che sul conto corrente era stata versata una donazione indiretta di circa € 90.000,00 e il ricavo della vendita di beni immobili per € 220.000,00.

Ebbene, anche il giudizio di secondo grado si è chiuso con una sconfitta per l’ufficio finanziario.

In alcuni suoi recenti interventi – che la sentenza in esame richiama in motivazione - la Corte di Cassazione ha evidenziato come la prova del perdurante possesso di disponibilità finanziarie sia sintomatica della destinazione della somma per la spesa contestata, non essendo necessaria la rigorosa prova, estremamente gravosa per il contribuente, della stretta rispondenza tra reddito e spesa (Cass. civ. Sez. VI- 5 nn. 20474 - 15785/2017, nonché Cass. civ. Sez. 6-5 n. 1332/2016: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 60011973, art. 38, comma 6, nella versione vigente "ratione temporis", attinente alla disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, oltre che all'entità ed alla durata del loro possesso, non richiede la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi.»).

Questo insegnamento della Suprema Corte ha indotto la CTR di Firenze a rigettare l’appello prodotto dall’Agenzia delle entrate.

La Commissione ha motivato la decisione come segue: «In definitiva è sufficiente la prova del "possesso" di tali redditi per quella durata di tempo sufficiente a far presumere che egli li abbia impiegati come provvista per le spese e quindi ciò costituisce la prova "documentale" cui rimanda la disciplina normativa. In altri termini il mero transito della disponibilità finanziaria non consente di certo di ritenere assolto l'onere dimostrativo del sostenimento delle spese afferenti gli indici di capacità contributiva, mentre è sufficiente la perdurante disponibilità per ritenere ratione temporis provata la correlazione citata. Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato la giacenza sul proprio conto di una somma proveniente da una vendita immobiliare in misura più che congrua rispetto al reddito accertato. Dall'analisi dei movimenti del conto corrente emerge che i prelievi sono stati attinti dal medesimo conto sul quale erano giacenti tali disponibilità nell'anno considerato, eccedenti rispetto alle spese, e dunque egli ha assolto l'onere probatorio su lui incombente».

La CTR di Firenze, in definitiva, respinge l’appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
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