19 novembre 2018

Super e Iper ammortamento. Possibilità di cumulo con altre misure agevolative

Autore: Pietro Mosella
Il Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:
  • operare in una logica di neutralità tecnologica;
  • intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali;
  • agire su fattori abilitanti.

A tal proposito, sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove.
Il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività e, precisamente:
  • Iper e Super ammortamento;
  • Nuova Sabatini;
  • Credito d’imposta R&S;
  • Patent box;
  • Fondo di garanzia;
  • Contratti di sviluppo;
  • Accordi per l’innovazione;
  • Credito d’imposta formazione 4.0;
  • Startup e PMI innovative;
  • Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività.

Relativamente a super e iper ammortamento, si ricorda innanzitutto che ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.



In virtù del fatto che si è in presenza di misure agevolative, già la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, in merito alla cumulabilità del beneficio con altre misure di favore, aveva specificato che “il beneficio della maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione (iper ammortamento) non può cumularsi con quello della maggiorazione del 40 per cento (super ammortamento)”.
Sempre nella suddetta Circolare, è precisato, invece, al paragrafo 5.4 che, “in merito alla cumulabilità del beneficio in esame con altre misure di favore, si ricorda che la maggiorazione del 40 per cento, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali”.

Oltre che alla cumulabilità con gli incentivi previsti nel Piano Impresa 4.0 citati in precedenza, è prevista la possibilità di cumulo, per effetto di specifiche disposizioni, di super e iper ammortamento con altre misure agevolative.
Ad esempio, nella Risoluzione n. 118 /E del 15 settembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla possibilità di cumulare, sui medesimi investimenti, il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, è stato precisato che è ammissibile il cumulo con il super ammortamento del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (articolo 10 del D. L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106).

Ciò, pur considerando che, il Decreto Interministeriale del 7 maggio 2015, attuativo del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, al comma 3 dell’articolo 3, stabilisce che lo stesso “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.

L’Agenzia ha spiegato che, il super ammortamento, oltre ad esser stato introdotto successivamente all'adozione del Decreto Interministeriale 7 maggio 2015 - ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l'inserimento in detto decreto del divieto di cumulo contenuto nell'articolo 3, comma 3 - persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Inoltre, tale misura agevolativa, - si legge ancora nella Risoluzione - sostanziandosi in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, si differenzia profondamente dall’incentivo previsto, sotto forma di credito d’imposta, per la riqualificazione delle strutture ricettive, utilizzabile al fine della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

Sul punto, anche il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), nello scorso mese di ottobre, ha fornito chiarimenti rispondendo ad un quesito riguardante proprio la cumulabilità di iper ammortamento e super ammortamento in merito agli impianti FER (leggi articolo del 12 ottobre 2018 Impianti FER, cumulabilità per iper e super ammortamento).
Era stato chiesto, infatti, al GSE, se fosse possibile usufruire, contemporaneamente agli incentivi del D.M. 6 luglio 2012, del super ammortamento al 140 per cento sui beni strumentali, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) e dell’iper ammortamento al 250 per cento su investimenti innovativi, introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), nel rispetto delle limitazioni incluse all’articolo 26, del D.L. n. 28/2011.
Il Gestore ha precisato che “super e iper ammortamento”, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa”, nel caso specifico, riguardante l’acquisto di beni strumentali. Essi possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità.
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