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TASI per il detentore: eliminazione in vista

Autore: Pasquale Pirone
Un emendamento presentato in sede di conversione in Legge del D.L. n. 119/2018 (Collegato fiscale alla Manovra di Bilancio 2019), potrebbe eliminare, già da quest’anno, la quota TASI a carico del "detentore" e modificare, quindi, il presupposto impositivo del tributo.

A tal proposito, si ricorda che, in base all’attuale disciplina, il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 669 Legge n. 147/2013).

È un tributo a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 639 Legge n. 147/2013). Il tributo è ripartito tra locatore e conduttore in base alla percentuale fissata dal comune nella propria delibera (con quota a carico dell’occupante che può oscillare tra il 10% ed il 30%). Tuttavia, qualora la delibera nulla dovesse prevedere al riguardo, la quota TASI a carico del locatore si intende nella misura del 90% e quella a carico del conduttore nella misura del 10%.

In altre parole, la TASI è dovuta sui fabbricati e sulle are edificabili (sono esclusi i terreni agricoli) ed è ripartita tra possessore e detentore. Con riferimento ai fabbricati, la TASI non è dovuta da possessore se questa rappresenta la sua abitazione principale ed è classificata in categoria catastale NON di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7). Stessa cosa dicasi per l’occupante il fabbricato (ad esempio inquilino): se l’immobile è la sua abitazione principale, questi non deve la sua quota TASI se di categoria catastale NON di lusso (in tal caso è obbligato solo il possessore per la sua quota). C’è responsabilità solidale solo tra i comproprietari mentre possessore e detentore sono titolari di autonoma obbligazione tributaria.

L’emendamento – In primo luogo l’emendamento presentato vuole eliminare la quota TASI a carico del detentore. In pratica, come per l’IMU, si vuole che anche per la TASI questa sia dovuta dal solo possessore dell’immobile (inteso come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento). In particolare, l’emendamento prevede che la TASI sia a carico del solo possessore, rimanendo fermo che il tributo non sia da questi dovuto qualora l’immobile rappresenti la sua abitazione principale salvo che l’immobile sia di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9). Tuttavia, si aggiunge un’altra eccezione: l’esenzione non ci sarà qualora l’immobile (abitazione principale) anche se appartenete a categoria NON di lusso (ad esempi A/2) abbia un valore immobiliare, accertato dall’Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso il catasto, che ecceda i 750.000 euro.

Di conseguenza si andrebbe a modificare anche il presupposto impositivo modificando il comma 669 Legge n. 147/2013 menzionato in premessa: se l’emendamento verrà approvato, il presupposto del tributo sarà “il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall’Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso il catasto, ecceda i 750.000 euro e quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”. Resta fermo, comunque, che in caso di comproprietari, ciascuno sarà responsabile in solido per la propria parte (la TASI, infatti, al pari dell’IMU è dovuta in base alla percentuale di possesso).

Si prevede altresì, che venga soppressa l’attuale diposizione prevista, per gli immobili merce, dal comma 678 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Se tutte le anzidette disposizioni saranno approvate, l’emendamento stesso prevede che entreranno in vigore a decorrere da quest’anno stesso, il che sta significando che si potrebbero avere effetti già in sede di saldo del tributo dovuto entro il prossimo 17 dicembre (il 16 è domenica).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

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