Il 16 marzo prossimo scade il versamento della tassa di vidimazione annuale dei libri sociali. Sono obbligate le società di captali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A.) oltre che le società consortili e società in liquidazione ordinaria. Sono altresì obbligate le società sottoposte a procedure concorsuali qualora permanga l’obbligo della tenuta dei libri (da vidimare) di cui al codice civile. La citata data di scadenza vale per i soggetti che già erano in attività all’1/1/2018. Per i soggetti che, invece, inizieranno l’attività in corso d’anno il versamento dovrà avvenire prima della dichiarazione di inizio attività.
Il versamento – L’ammontare è dovuto in misura “forfettaria” nel senso che varia a seconda dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. In particolare, la somma da versare è pari ad euro 309,87 se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione all’/1/1/2018 è pari o inferiore a 516.456,90 euro oppure ad euro 516,46 se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione a primo gennaio di quest’anno supera l’importo di 516.456,90 euro.
Si tenga presente che la tassa è dovuta per anno. Pertanto, per una società che, ad esempio, è stata costituita ed ha iniziato attività ad ottobre 2017, si doveva versare la tassa in commento per il 2017 ed ora dovrà ripetere il versamento entro il 16 di marzo con riferimento alla tassa dovuta per l’anno d’imposta corrente.
La modalità di pagamento è diversa a seconda che il soggetto obbligato sia già in attività oppure inizia in corso d’anno. Per il soggetto passivo che era già in attività al 1° gennaio 2018 (abbiamo detto che versa entro il 16 di questo mese) il pagamento va eseguito con F24 (telematico). In esso occorre indicare il codice tributo “7085” e come anno di riferimento quello cui il versamento si riferisce (ossia “2018)”. La tassa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente (in tal caso il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate). Chi, invece, ha iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2018 esegue il versamento esclusivamente tramite c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA.
Il ravvedimento – L’omesso o insufficiente versamento del tributo in commento è ravvedibile ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 472/1997. Al riguardo c’è da evidenziare che anche se alcuni autori ed operatori del settore ritengono che la riduzione sanzionatoria si applichi sulla sanzione piena prevista per l’omesso versamento delle imposte (art. 13 D. Lgs. 471/1997), a parere di chi scrive, invece, la predetta riduzione è da applicarsi sull’ammenda piena di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72 (sanzione che va dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro – si veda anche a tal proposito il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento in questione). Dunque, volendo rimediare alla violazione, la sanzione (da ravvedimento) sarà dovuta nelle seguenti misure:
- 1/10 della tassa omessa (per regolarizzazioni che avvengono dal 1° al 30° giorno);
- 1/9 della tassa omessa (per regolarizzazioni che avvengono oltre il 30° giorno ma entro il 90°);
- 1/8 della tassa omessa (per regolarizzazioni che avvengono oltre il 90° giorno ma entro 1 anno);
- 1/7 della tassa omessa (per regolarizzazioni che avvengono oltre 1 anno ma entro 2 anni);
- 1/6 della tassa omessa (se la violazione è regolarizzata oltre i due anni).
Ad essa, non occorre dimenticare che vanno aggiunti gli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,3%) e che mentre l’ammenda va versata con modello F23 (in cui indicare il codice ufficio “RCC”, la causale “SZ”, il codice tributo “678T”) gli interessi, vanno invece, versati insieme alla tassa omessa (con F24 codice tributo 7085).