27 aprile 2018

Tax credit Librerie. In chiaro le disposizioni attuative

Via libera da parte dei ministeri competenti

Autore: Andrea Amantea
Il Decreto attuativo relativo al credito di imposta per le librerie previsto dalla Legge di bilancio 2018 ha ottenuto il via libera da parte dei Ministeri competenti, MIbact e Mef; come da comunicato stampa pubblicato sul sito MIbact lo stesso decreto è stato ora trasmesso agli organi di controllo competenti.

Normativa – Legge di bilancio 2018 prevede uno specifico credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio. In particolare il beneficio fiscale è riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o 47.79.1(Commercio al dettaglio di libri di seconda mano), nel limite di spesa di:
  • 4 milioni di euro per l'anno 2018;
  • 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il credito d'imposta è concesso a ciascun esercente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e comunque fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Il decreto attuativo - Venendo nello specifico al decreto attuativo, in forza della sua previsione, vengono individuati: i parametri per il calcolo del credito di imposta, le modalità di richiesta e assegnazione, le modalità di utilizzo nonché le cause di revoca del credito di imposta e recupero del beneficio indebitamente fruito.

Parametri di calcolo del credito di imposta – La Legge di bilancio 2018 dispone che il credito di imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Ebbene, il decreto da ultimo citato prevede che il benefico fiscale è commisurato a precise variabili, per le quali è stabilito un massimale di costo teorico ai fini della parametrazione del credito di imposta potenzialmente spettante:
  • a) imposta municipale unica - IMU;
  • b) tributo per i servizi indivisibili; TASI;
  • c) Tassa sui rifiuti TARI;
  • d) imposta sulla pubblicità;
  • e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
  • f) spese per locazione, al netto IVA;
  • g) spese per mutuo;
  • h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Gli importi delle voci di spesa citate sono da considerarsi in relazione all’anno precedente la richiesta di credito di imposta.

La richiesta del credito di imposta – In merito alle modalità di richiesta del credito di imposta, al fine del suo riconoscimento, i potenziali beneficiari devono presentare per via telematica, alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Mibact (DG Biblioteche e istituti culturali) apposita istanza entro il 30 settembre di ogni anno (a decorrere dal 2018). Entro i trenta giorni successivi, il Ministero, verifica la disponibilità delle risorse e comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante secondo le modalità disposte dallo stesso decreto. Proprio sull’ultimo punto, nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d’imposta verrà riconosciuto in una prima fase, in via prioritaria, ai soggetti che risultino essere esercenti dell’unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri presente nel territorio comunale e solo successivamente agli altri aventi diritto.

Qualora l’importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, il Ministero provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato individuate nello stesso decreto, e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia più bassa a quella più alta.

Il beneficio fiscale, riconosciuto nel rispetto delle procedure in commento, come già disposto a livello normativo dalla Legge di bilancio 2018:
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 91 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986;
  • né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo T.U.I.R.

L’utilizzo del credito di imposta - Il riconoscimento dell’agevolazione passa dalla sua indicazione sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato tramite F24 presentato tramite Entratel o fisconline.

L’eventuale recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto in commento, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale sarà resa disponibile la documentazione necessaria ai fini della richiesta del credito di imposta.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy