Con la Risoluzione n. 42/E dell’8 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il cinema al fine di consentire alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, e alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di fruire degli sconti fiscali previsti dagli articoli 17, comma 2 e 15 della
legge n. 220/2016:
- “6944” denominato “TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – art. 17, c. 2, legge n. 220/2016”;
- “6945” denominato “TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016”.
In particolare, l’articolo 17, comma 2, della legge n. 220/2016, prevede il riconoscimento alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, di un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30% delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore. Inoltre, l’articolo 15 della medesima legge riconosce alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo andranno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.