22 maggio 2018

Terreni in affitto: il canone va in dichiarazione solo se a regime vincolistico

Autore: Pasquale Pirone
Anche chi, nel 2017, ha ceduto in affitto il proprio terreno, è chiamato a dichiarare il reddito fondiario al quadro RA del Modello Redditi PF/2018 o al quadro A del Modello 730/2018, a seconda del modello dichiarativo che va a presentare.

Si ricorda che il quadro in commento va compilato da chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita (in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno). Deve compilare il quadro, altresì, l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario (l’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto). Compila il quadro RA anche il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo (se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario).

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario, invece: i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.; i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali; i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta (tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse).

Le agevolazioni – Come dicono anche le istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi, il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. In particolare, al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta il reddito dominicale. A questi spetta anche il reddito agrario solo nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Qualora, invece, quest’ultima è esercitata da un’altra persona (perché il terreno, ad esempio, è ceduto in affitto), il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola (ossia, all’affittuario).

Ai fini IRPEF, i due redditi sono rivalutati rispettivamente dell’80% (reddito dominicale) e del 70% (reddito agrario). Si applica poi un’ulteriore rivalutazione del 30%. Tuttavia, quest’ultima non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (in tali casi va barrata la casella di colonna 10 barrata).
Non si applicano, invece, le rivalutazioni dell’80% e del 70% (si applica solo quella del 30%) nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. Per non vedersi applicare le citate rivalutazioni occorrerà indicare il codice 4 alla casella “Casi particolari”.

L’affitto del terreno - In caso di terreno concesso in affitto, dunque, come detto il reddito dominicale spetta al proprietario mentre l’affittuario dichiara il reddito agrario.

Ad ogni modo, in capo al locatore, il reddito relativo al terreno è tassato in maniera diversa, a seconda del tipo di contratto di affitto stipulato, ossia se a canone libero o a canone “vincolistico”.
Il contratto a regime vincolistico è quello redatto in base alla Legge n. 203/1982. In tal caso, in sintesi, ai fini della determinazione del relativo reddito imponibile è previsto un confronto tra l’80% del reddito dominicale rivalutato e il canone d’affitto.

Nel caso, invece, di contratti in regime NON vincolistico, il reddito di tali terreni è determinato esclusivamente dal valore del reddito dominicale rivalutato, non rilevando in nessun modo l’importo del canone d’affitto.
Ecco il motivo per cui, al quadro RA o A (del Modello Redditi PF/2018 o Modello 730/2018) il canone percepito nel 2017 dal locatore andrà da questi indicato solo qualora trattasi di contratto di affitto a regime vincolistico.

In particolare, in tal caso, il locatore, oltre ad indicare giorni di possesso, percentuale di possesso, ecc., dovrà indicare il codice 2 nella colonna 2 “Titolo” (il codice identifica che trattasi di proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone -regime vincolistico) ed indicherà a Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico) l’ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di possesso indicato nella colonna 4.
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