La società Alfa, la quale ha presentato l’istanza di
interpello n.490/2019 all’Agenzia delle Entrate, è una società a totale partecipazione pubblica che, in base alla modifica dell’articolo 19-bis di una legge regionale, dovrà individuare un’Agenzia unica che dovrà svolgere determinate attività previste dalla menzionata legge regionale. La società è titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale, e come previsto dal citato articolo 19-bis, per l'esercizio della funzione di Agenzia, opererà come società in house, quale modulo organizzativo di esternalizzazione della funzione pubblica di interesse generale.
Inoltre la società si occuperà dell'indizione e della gestione delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi pubblici di trasporto e riceverà dagli enti territoriali le risorse finanziarie; pertanto concederà in locazione all'impresa aggiudicataria gli asset funzionali allo svolgimento del trasporto pubblico locale, composti da beni immobili strumentali ed impianti, a fronte di un canone annuo soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.
Ciò premesso, l'Istante chiede di sapere:
- quale sia il regime IVA applicabile alle risorse finanziarie ad essa trasferite;
- quali siano le modalità di detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi che la Società riceve dal soggetto aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico locale;
- se il trasferimento delle risorse finanziarie in argomento sia assoggettabile alla ritenuta del 4 per cento.
Rilevanza ai fini Iva di un contributo - In linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
La circolare n. 34/E del 2013 ha ulteriormente chiarito che:
"La qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario…Solo qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell'erogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel successivo paragrafo, secondo l'ordine gerarchico indicato".
I criteri sussidiari per qualificare la natura delle erogazioni sono:
- acquisizione da parte dell'ente erogante dei risultati dell'attività finanziata;
- previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento;
- presenza di una responsabilità contrattuale.
La società ha precisato che, in base all'assetto normativo sopra delineato, nel caso di specie non sussiste: alcuna convenzione con gli enti territoriali o altre fattispecie riconducibili allo schema contrattuale a prestazioni corrispettive, alcun vantaggio diretto ed esclusivo in capo alla Pubblica amministrazione, alcuna clausola risolutiva espressa, alcuna previsione di risarcimento danni in caso di inadempimento e alcuna ipotesi che possa dar adito a responsabilità contrattuale.
Pertanto, i rapporti tra l'Istante e gli enti territoriali eroganti non possono essere inquadrati nell'ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive.
Conseguentemente, le risorse finanziarie di cui trattasi devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del
d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui
"non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".
La detraibilità dell’IVA - L'articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972 ammette la detrazione dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Inoltre la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. L'IVA, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta.
Ne deriva che la Società può detrarre l'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi se, e nella misura in cui, i predetti acquisti riguarderanno l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione.
Ritenuta del 4 per cento – Il
d.P.R. n. 600/1973 stabilisce che le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
La norma, però, non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto dei beni strumentali.
Pertanto, nel caso in esame, gli enti territoriali devono operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, in quanto le risorse finanziarie erogate alla società istante sono qualificate quali "contributi" non rilevanti agli effetti dell'IVA ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972.