17 marzo 2018

Trattamenti estetici senza IVA

Autore: Paola Mauro
È esente da IVA ogni tipo di prestazione resa da un chirurgo estetico. I trattamenti di medicina estetica e di chirurgia estetica hanno di mira il benessere psicofisico della persona e sono suscettibili del particolare trattamento IVA al pari di altre prestazioni mediche. Si ricava dalla sentenza n. 9/01/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna.

Il Collegio provinciale ha annullato, in parte, l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto, fra l’altro, l’esenzione IVA applicata ad alcune fatture emesse da un chirurgo estetico. Secondo l’ufficio, infatti, i servizi resi dovevano scontare l’imposta al 22%, non ricadendo nel regime di esenzione. I giudici di Ravenna, però, sono giunti a una differente conclusione. E ciò sul rilievo che l’attività svolta dalla ricorrente "non è una prestazione di carattere meramente cosmetico" bensì medica a tutti gli effetti, "come correttamente è stato esposto nel ricorso, anche con riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/E del 28.01.2018, che riconosce la legittimità dell’esenzione I.V.A. per le prestazioni mediche di chirurgia estetica, ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto."

La citata circolare dell’Agenzia afferma precisamente (par. 8) che:
  • "Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone."

Ebbene, la sentenza in esame osserva "che i trattamenti di medicina estetica e di chirurgia estetica rientrano nel campo dei trattamenti medici, rivolti a curare patologie che possono essere non solo di natura fisica, ma anche psichica, poiché ben possono essere tesi al conseguimento dello stato di benessere del paziente e tali trattamenti sono riservati all’esercizio della professione sanitaria di medico."

Per il Collegio giudicante, dunque, il ricorso va accolto in relazione al rilievo IVA.

Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
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