30 agosto 2018

Trattamento fiscale delle spese di sponsorizzazione

Autore: Giovambattista Palumbo
Le spese di sponsorizzazione, nei limiti dell’importo di 200.000 Euro, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e la loro deducibilità, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. In presenza delle sopra indicate condizioni, nessuna rilevanza può attribuirsi all'eventuale antieconomicità della spesa, né è consentito svolgere alcuna valutazione di inerenza dei costi.

Il caso – La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19033 del 17/07/2018, è tornata sulla natura e tassazione delle spese di sponsorizzazione, con particolare riferimento al valore di presunzione legale della previsione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002.
Nel caso di specie, nell’ambito di una controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero delle imposte conseguenti al disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute, l'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della Legge n. 289 del 2002, dell’art. 109, commi 1 e 5, TUIR e dell’art. 2697 Cod. civ., sostenendo che la CTR aveva omesso di verificare la sussistenza dei requisiti di inerenza, effettività ed economicità dei costi sostenuti dalla società contribuente, fondando la decisione sull'esistenza di un contratto di sponsorizzazione pur in assenza di prova della sua esistenza.

La decisione – Secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato e per certi versi anche inammissibile.
Evidenziano i giudici di legittimità che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
  • a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
  • c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (cfr., Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (cfr., Cass. n. 8981 del 2017; Cass., n. 7202 del 2017 e Cass., nn. 1420 e 13508 del 2018).

In presenza delle sopra indicate condizioni, nessuna rilevanza può dunque attribuirsi, come invece sosteneva l’Agenzia ricorrente, all'eventuale antieconomicità della spesa, né è consentito svolgere alcuna valutazione di inerenza di quei costi, trattandosi di requisiti presunti ex lege, quando, come nel caso di specie, è rispettato il limite quantitativo di spesa.

Quanto poi al requisito della effettività della spesa, che, rileva la Cassazione, è requisito che va sempre dimostrato dal contribuente che intende dedurre i costi, nel caso di specie, doveva ritenersi sussistente, in quanto la CTR aveva chiaramente dato atto, con accertamento in fatto non idoneamente contestato dalla difesa erariale, che la «destinazione alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante» e l’«attività del beneficiario a fronte del corrispettivo non sono state messe in dubbio dall'Ufficio».
Né, del resto, secondo la Corte, la censura proposta con riferimento alla mancanza di prova «in ordine all'effettiva fonte del rapporto sinallagmatico», e cioè in riferimento all'esistenza materiale del contratto di sponsorizzazione, coglieva nel segno, non essendo condizione né richiesta, né decisiva ai fini del riconoscimento della deducibilità della spesa in contestazione.

Conclusioni - Il corrispettivo in denaro o in natura, in favore associazioni sportive dilettantistiche, costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.

Data l'assolutezza della presunzione, deve del resto considerarsi irrilevante la considerazione dell’antieconomicità della spesa, anche in ragione della irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato della società contribuente.
La presunzione legale riguarda quindi sia la natura della spesa e sia l'inerenza della stessa, sino alla soglia, normativamente fissata, dovendo, in ogni caso, il contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 90, L. n. 289/2002.
In tal caso quindi le sole condizioni che potranno essere verificate sono l’iscrizione nel Registro Coni dell’ente sportivo finanziato e che l’importo sia inferiore ai 200.000 Euro.

Anche per le sponsorizzazioni sotto i 200.000 Euro, d’altro canto, se è vero che la spesa è qualificata ex lege quale spesa di pubblicità, permane comunque sempre la possibilità di verificare la certezza dell'erogazione, ovverosia l'effettivo trasferimento monetario o di beni nei confronti dei soggetti individuati dalla norma, necessitando, conseguentemente, predisporre, così come prevede la normativa tributaria per gli altri componenti reddituali d'impresa, anche un adeguato supporto documentale della dazione posta in essere e dell'acquisizione di essa al patrimonio della associazione sportiva.
Le spese di sponsorizzazione, infatti, come ogni altro elemento negativo di reddito, devono comunque rispettare il principio della documentazione del costo.
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