7 febbraio 2019

Trattamento fiscale quote associative: arrivano chiarimenti

Autore: Pasquale Pirone
Deducibilità delle quote d’ammortamento di immobili strumentali “per destinazione” utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività commerciale di un’associazione, e trattamento fiscale delle contribuzioni annuali degli associati, anche per la parte di esse che sarà destinata al sostenimento di costi di manutenzione degli immobili stessi. Sono i dubbi sciolti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 28/2019, pubblicata ieri.

In particolare, il caso è quello di associazione non riconosciuta senza fini di lucro, fondata da due società (srl), con lo scopo di promuovere ed organizzare, a beneficio dei propri soci, attività ricreative collegate massimamente alla fruizione delle bellezze storiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche caratteristiche di una città e del relativo comprensorio regionale. L’ente, inoltre, mette a disposizione dei propri soci, dei loro familiari e di eventuali ospiti non accompagnati, degli appartamenti, e ne cura il soggiorno fornendo servizi connessi. A fronte di tale messa a disposizione, gli associati versano una quota associativa una tantum che varia a seconda della tipologia di appartamento scelto, e, annualmente, pagano una quota periodica (Annual Dues) collegata alla dimensione degli appartamenti e di cui una parte è destinata al sostenimento di costi di manutenzione.

Premesso che a tale attività è stata riconosciuta natura commerciale dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, l’associazione istante ha chiesto all’Amministrazione finanziaria, parere circa:

a) la deducibilità delle quote di ammortamento imputate in bilancio, sia ai fini IRES che IRAP, in relazione ai fabbricati uso civile abitazione in cui l’istante dichiara essere svolta l’attività;
b) l’irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, delle contribuzioni effettuate dai soci tramite le Annual Dues in conseguenza del trattamento contabile che si intende adottare (a tal proposito, l’istante fa presente che, relativamente alle manutenzioni cicliche di natura ordinaria da effettuare sia sui fabbricati che sui mobili e arredi di proprietà, queste “sono attuate mediante l’accantonamento di una quota annuale destinata al Reserve Fund” e con l’utilizzo del “Fondo di manutenzione ciclica” iscritto tra i “Fondi per rischi ed oneri” del passivo dello stato patrimoniale, in base agli importi determinati da un apposito studio effettuato, in passato, da una società specializzata, importi che sono raccolti dai soci tramite le menzionate Annual Dues).


La risposta –In primo luogo, l’Agenzia delle Entrare ricorda che, già in risposta ad una precedente istanza di interpello presentata dalla stessa associazione, era stato chiarito che l’attività esercitata da quest’ultima “non pare esaurirsi nel possesso e nella gestione di unità immobiliari”, ma, piuttosto, “assume le connotazioni di un’attività complessa svolta con i caratteri della commercialità”. Quindi, svolgendo prevalentemente attività commerciale, trovano applicazione le ordinarie regole dei TUIR per la determinazione del reddito.

Pertanto, in merito al primo dei due quesiti trova applicazione l’art. 102 del TUIR, il che sta significando che, nel presupposto che le unità immobiliari di proprietà dell’associazione siano utilizzate esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale e fatto salvo il rispetto dei principi contabili (OIC 16), le relative quote di ammortamento possono essere dedotte dal reddito d’impresa previa imputazione a conto economico. Se, invece, trattasi di immobili ad uso promiscuo, questi andranno qualificati come immobili patrimonio e troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 90 TUIR (ai sensi del quale “I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero […] Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione”).

Inoltre, afferma l’Amministrazione, le predette quote di ammortamento sono deducibili anche ai fini IRAP, essendo l’associazione considerata un soggetto passivo del tributo dal momento che svolge prevalentemente attività commerciale (art. 3, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 446/1997).

Con riferimento al secondo quesito, l’ente, dal canto suo, sostiene che le contribuzioni annuali degli associati (Annual Dues), anche per la parte di esse che sarà eventualmente destinata al sostenimento dei costi relativi alla manutenzione ordinaria degli immobili in argomento, dovranno continuare a rilevare, ai fini delle imposte sul reddito, come ricavi. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali contribuzioni rientrino nel novero dell’art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR, ai sensi del quale sono considerati ricavi i corrispettivi delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. La ratio di tale conclusione risiede nel fatto che tali quote “sono dirette, in sostanza, “a remunerare il godimento dell’appartamento assegnato a ciascun socio e il complesso delle prestazioni garantite” dall’Associazione, a prescindere dalle modalità con le quali verranno impiegate”. Pertanto, conclude a tal proposito l’Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi, dovranno continuare a rilevare come ricavi ai sensi dell’articolo 109, comma 3, del TUIR. Costituiscono, altresì, componenti positivi di reddito, da rilevare nei periodi d’imposta di rispettiva competenza, le contribuzioni corrisposte una tantum dagli associati.


In relazione, poi, al “Fondo di manutenzione ciclica”, secondo l’Amministrazione finanziaria questi rappresenta un fondo “tassato”, poiché si tratta di accantonamenti fiscalmente non deducibili ai sensi dell’articolo 107 del TUIR e dell’articolo 5, comma 1, del D.
Lgs. n. 446/1997. Infine, è precisato che tali quote annuali, non configurando operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, non rientrano nemmeno nel regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, numero 4, del D.P.R. n. 633/1972.

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