23 maggio 2019

Tributi locali: nuovi termini per efficacia delle delibere comunali

Autore: Mattia Gigliotti
L’articolo 19 del D.L. semplificazioni (presentato ora come emendamento al D.L. Crescita) modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane. In particolare, viene introdotto l’obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti i tributi, in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili ai fini dell’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

L’articolo in esame dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, attraverso l’inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito. Per le delibere relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, le predette disposizioni si applicano a partire dall’anno d’imposta 2021. Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento delle delibere nel portale, il ministero dell’economia e delle finanze provvede alla loro pubblicazione.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in esame, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, devono essere stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e devono essere fissate le modalità di attuazione dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

A tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Sempre a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all’imposta di soggiorno, al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno e anche al contributo previsto per l’accesso al comune di Venezia, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che ai fini della pubblicazione delle delibere di variazione dell’aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono trasmesse in modalità telematica.

Viene abrogato il comma che disponeva che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
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