31 maggio 2019

UIF: Bankitalia approva il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento

Pubblicata in GU la delibera del 29 gennaio 2019, recante l’approvazione del regolamento

Autore: Samuel De Fazio
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 123 del 28 maggio 2019 la Delibera 66/2019 del 29 gennaio 2019 della Banca d’Italia, che contiene l’approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Schema del regolamento
Il regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento della UIF è composto da 8 articoli.

L’art. 1 definisce la sede, istituita presso la Banca d’Italia, in via Nazionale n° 91 a Roma.

L’art. 2 definisce la figura del direttore della UIF, nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Dura in carica cinque anni, con mandato rinnovabile una sola volta. Al direttore compete in autonomia la responsabilità della gestione della UIF, e sovrintende al funzionamento della struttura.

L’art. 3 definisce il comitato di esperti, composto dal direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri in possesso degli stessi requisiti imposti per la figura del direttore. Il comitato svolge funzioni di consulenza e di ausilio a supporto dell'azione della UIF.

L’art. 4 definisce le risorse assegnate, dalla Banca d'Italia, in termini di risorse umane, tecniche, mezzi finanziari e beni strumentali. La responsabilità dei trattamenti informatici, in particolare le procedure, è affidata alla Banca d’Italia, che deve assicurare che l’accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF autorizzato.

L’art. 5 definisce l’organizzazione della UIF, alla quale si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento generale della Banca d'Italia.
In particolare, la UIF, si compone dei seguenti Servizi, con compiti differenti:
  • Servizio operazioni sospette:
    • svolge compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e delle comunicazioni delle pubbliche amministrazioni e ne valuta la fondatezza;
    • verifica il rispetto delle disposizioni in materia;
    • riceve le comunicazioni oggettive e le utilizza per l'approfondimento delle operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
    • cura i processi di raccolta delle segnalazioni di operazioni sospette e delle comunicazioni oggettive nonché di controllo qualitativo dei dati, integrazione e classificazione delle informazioni.
  • Servizio analisi e rapporti istituzionali:
    • cura l’interlocuzione con l’Autorità giudiziaria e con le altre autorità;
    • segue nelle materie d'interesse della UIF la produzione normativa nazionale e presta la propria collaborazione alle altre autorità;
    • predispone istruzioni, indicatori e schemi di anomalia nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio;
    • cura la pianificazione e l'organizzazione dell’attività ispettiva e i compiti connessi all'esame delle irregolarità rilevate in sede di controllo anche a fini sanzionatori;
    • segue gli aspetti della cooperazione internazionale;
    • svolge analisi aggregate dei flussi finanziari e studi su fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L’art. 6 definisce il rapporto di collaborazione e lo scambio di informazioni tra le strutture della Banca d'Italia e la UIF, al fine di agevolare il perseguimento delle rispettive finalità.

L’art. 7 definisce altri compiti affidati alla UIF:
  • la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;
  • la ricezione delle dichiarazioni previste dalla legge per il trasferimento e il commercio di oro e istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti per le relative violazioni.

Infine, l’art. 8 impone al direttore della UIF di trasmettere ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sull’attività svolta dalla UIF nell'anno precedente. Al rapporto sono allegati una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuiti alla UIF e un parere del comitato di esperti sull'azione svolta dalla UIF.

Impatto sui professionisti
L’Unità di Informazione Finanziaria è un’istituzione che è già attiva da tempo in Italia.

Alla luce del nuovo regolamento, non ci sono particolari variazioni sulla normale operatività dei professionisti che sono destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

Come sempre, ciascuno di loro dovrebbe attivare un osservatorio per monitorare l’attività della UIF, in particolare per quanto riguarda l’emissione di pareri, linee guida o altri documenti inerenti gli indicatori di anomalia.

E, come sempre, ciascuno di loro dovrebbe aver previsto una procedura interna in grado di riconoscere tempestivamente e trasmettere, attraverso il portale telematico INFOSTAT-UIF, senza indebito ritardo le segnalazioni di operazioni sospette, restando poi a disposizione in caso di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della UIF.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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