8 giugno 2018

Ultima chance per ravvedere l'acconto IMU/TASI 2017

Autore: Pasquale Pirone
Giugno non è solo il mese dell’acconto IMU e TASI dovute per il 2018, ma è anche l’ultimo mese per ravvedersi sull’omesso/insufficiente versamento dell’acconto IMU e TASI dovute per l’anno 2017.

Qui preme ricordare che, quest’anno, la scadenza dell’acconto 2018 riferito ai due tributi scade il 18 giugno (poiché il 16 cade di sabato). Il saldo spira, invece, il 17 dicembre (il 16 è domenica). Per il 2017, invece, l’acconto cadeva il 16 giugno ed il saldo il 18 dicembre (il 16/12 era sabato).

Il ravvedimento operoso – In caso di omesso/insufficiente versamento del tributo, infatti, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997. Tuttavia, questi non è applicabile in tutte le sue forme, bensì fino al c.d. ravvedimento lungo. In particolare, considerando che in caso di omesso/insufficiente versamento IMU e TASI, si applicano le seguenti sanzioni piene (comma 1 art. 13 D. Lgs. 471/1997): 1% per i primi 14 giorni di ritardo; 15% per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno; 30% per ritardi oltre il 90° giorno; ne consegue che, ricorrendo al ravvedimento, la sanzione ridotta applicabile sarà:
  • 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione. Dunque, la sanzione in tal caso sarà pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardi se la regolarizzazione avviene nei primi 14 giorni dalla violazione (c.d. ravvedimento sprint) oppure all’1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione avviene dal 15° giorno al 30° giorno - ravvedimento breve;
  • 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso (la sanzione applicabile, dunque, in tal caso sarà pari ad 1/9 del 15% ossia 1,67%) – ravvedimento intermedio;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (sanzione pari ad 1/8 del 30% ossia 3,75%) – ravvedimento lungo.

Non si applicano, invece, le seguenti sanzioni ridotte:
  • 1/7 del minimo (quindi 1/7 del 30%, ossia 4,29%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore - ravvedimento lunghissimo;
  • 1/6 del minimo (vale a dire 1/6 del 30%, quindi 5%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • 1/5 del minimo (6%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Queste ultime tre forme di ravvedimento, infatti, si rendono applicabili ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (IMU e TASI sono gestite dai comuni).

I termini per rimediare - Considerando che per i due tributi in commento è prevista dichiarazione (questa va presentata, laddove necessario, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento), ne deriva che l’acconto è ravvedibile entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU/TASI; il saldo è ravvedibile, invece, entro un anno dalla commissione della violazione.

Pertanto, l’omesso/insufficiente versamento dell’acconto 2017 potrà essere ancora ravveduto entro il 2 luglio 2018 (dato che il 30/06, ossia termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI riferita all’anno d’imposta 2017, cade di sabato). Il saldo 2017 può, invece, essere ravveduto entro il 18 dicembre 2018 (alcuni Comuni per regolamento permettono, comunque, il ravvedimento del saldo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza e, quindi, entro il 31/12/2018).

Oltre la sanzione occorre, ovviamente, versare anche gli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo. Considerando che il tasso 2017 era pari allo 0,1% e quello 2018 è pari allo 0,3%, ne consegue che per i giorni che vanno dal 17/06/2017 al 31/12/2017 si applicherà quello dello 0,1% mentre per i giorni che vanno dall’1/1/2018 al giorno del ravvedimento si applicherà lo 0,3%.

Esempio – Si supponga che il sig. Verdi abbia omesso il versamento dell’acconto IMU 2017 con riferimento alla sua seconda casa e che l’importo non pagato ammonti ad euro 500,00. Questi decide di ravvedersi il 20 giugno 2018. In tal caso, egli dovrà versare:
  • Acconto IMU 2017 = 500 euro;
  • Sanzione = (500 x 3,75%) = 18,75 euro.

Considerando che i giorni di ritardo sono complessivamente 369 (di cui 198 del 2017 e 171 del 2018), ne deriva che:
  • Interessi = [(500 x 0,1%) / 365 x 198] + [(500 x 0,3%) / 365 x 171] = 0,97

In definitiva, il sig. Verdi dovrà versare (in data 20 giugno 2018) complessivi 519,72 euro. Si rammenta che per sanzione ed interessi non sono previsti codici tributo a parte, per cui essi vanno sommati all’imposta omessa e versati con lo stesso codice tributo. Considerando che per le seconde case il codice tributo IMU è 3918, il modello F24 del versamento sarà così compilato:

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