25 maggio 2018

Verifica periodica attrezzature di lavoro: Ministero aggiorna elenco abilitati

Autore: Debhorah Di Rosa
Il Ministero del lavoro ha reso noto, allegandolo al Decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018, l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Il decreto legislativo n. 81/2008, per garantire la sicurezza dei lavoratori, impone al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature all’allegato VII.

Il nuovo elenco dei soggetti abilitati sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo n. 81/2008 sostituisce integralmente il precedente.

Compiti dei soggetti abilitati - I soggetti abilitati sono tenuti a:
  • riportare in un apposito registro informatizzato, trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione, copia dei verbali delle verifiche effettuate;
  • conservare per un periodo non inferiore a dieci anni tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica;
  • comunicare qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11/04/2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

Obblighi del datore di lavoro - Prima della messa in esercizio di una nuova attrezzatura, il datore di lavoro deve darne comunicazione all’INAIL territorialmente competente, la quale alla fine dell’iter procedurale di valutazione assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura.

La prima verifica periodica deve essere richiesta all’INAIL territorialmente competente, mentre le successive devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati.

Requisiti - Le verifiche periodiche obbligatorie possono essere effettuate esclusivamente da soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’allegato I del decreto interministeriale dell’11/04/ 2011. Nel dettaglio, i soggetti ricevono la notifica abilitante se in possesso almeno di:
  • una certificazione di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020;
  • una procedura operativa interna rivolta a disciplinare le modalità tecniche e le istruzioni operative con cui vengono svolte le verifiche obbligatorie;
  • la presenza di lavoratori in possesso delle qualificazioni tecniche, direttamente alle loro dipendenze o con un contatto esclusivo.

Una opportuna Commissione vaglia le certificazioni e le domande di ammissione all’elenco e dispone, con opportuno decreto, l’elenco dei nuovi soggetti abilitati con validità quinquennale. Alla scadenza dei cinque anni è possibile richiedere un rinnovo dell’autorizzazione, inoltrando alla Commissione una nuova domanda.

Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

L’esperienza professionale, spiega il Ministero del Lavoro, può essere acquisita per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR) seguendo un'attività di addestramento come verificatore adeguatamente riportata nel proprio curriculum.

Tale attività di addestramento si articola come segue:
  • a) affiancamento con verificatori abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di un "soggetto abilitato", che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del "Verificatore" sul verbale di verifica di cui all'Allegato IV del D.I. 11/04/2011, deve essere apposta la seguente dicitura: "Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il sig. (indicare il titolo professionale posseduto);
  • b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
  • c) copia dei verbali di verifica, che deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

Ulteriori adempimenti - Il Ministero ricorda inoltre che i soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si esprime sulla sua ammissibilità. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inoltre, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale, comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.

Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
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