6 ottobre 2018

Violazioni in materia di Iva: come regolarizzare

Autore: Paola Sabatino
Con il presente articolo si fa una breve rassegna in merito alle diverse violazioni che possono essere sanate in materia di IVA.

Versamento omesso o insufficiente - In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e a quelle periodiche, l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97, prevede una sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato.
La sanzione del 30 per cento viene ridotta alla metà (15 per cento), se il versamento viene eseguito entro 90 giorni dalla scadenza. Per i ritardi non superiori a 15 giorni, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a un importo pari ad 1/5 per ciascun giorno di ritardo.

Ravvedimento breve – Nelle ipotesi di ravvedimento breve le violazioni possono essere sanate tramite il pagamento di una sanzione pari a:
  • 1/10 di 1/5 per ogni giorno di ritardo, se il contribuente effettua il versamento entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza del pagamento;
  • 1/10 del minimo, se il contribuente decide di effettuare il versamento dopo il quattordicesimo giorno, ma entro i 30 giorni dalla scadenza del pagamento;
  • 1/9 del minimo, se il contribuente decide di effettuare il versamento entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento.

Ravvedimento lungo - Nelle ipotesi di ravvedimento lungo le violazioni possono essere sanate tramite il pagamento di una sanzione pari a:
  • 1/8 del 30 per cento, se il contribuente effettua il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/7 del 30 per cento, se il contribuente decide di effettuare il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/6 del 30 per cento, se il contribuente decide di effettuare il versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/5 del 30 per cento, se il contribuente decide di effettuare il versamento dopo la constatazione della stessa con un processo verbale di constatazione.

Violazioni meramente formali - In presenza di violazioni formali che risultano essere di ostacolo all’Ufficio per l’attività accertativa, la violazione potrà essere regolarizzata mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con il pagamento di una sanzione ridotta in relazione al tempo intercorso tra la commissione e la regolarizzazione.
Le violazioni formali relative alle dichiarazioni sono disciplinate dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede una sanzione da euro 250 a euro 2.000 per le seguenti violazioni:
  1. omessa, inesatta incompleta indicazione dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante legale;
  2. omessa, inesatta, incompleta indicazione dei dati rilevanti per la determinazione del tributo;
  3. dichiarazione redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali;
  4. assenza o incompletezza dei documenti e atti dei quali è prescritta la conservazione o l’esibizione.

Violazioni sostanziali - Le violazioni sostanziali che vanno ad incidere sulla determinazione e sul pagamento dell’IVA dovuta sono principalmente:
  1. omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, disciplinata dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione in questo caso va dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del tributo dovuto con un minimo di euro 250. E’ possibile regolarizzare la violazione, se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto al termine di scadenza naturale. Se non è dovuta imposta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione sarà ridotta ad euro 25, ossia 1/10 di euro 250. Se sono dovute somme a titolo di imposta, la sanzione sarà ridotta ad 1/10 di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione;
  2. omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili, disciplinata dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997. Il comma 1 di tale articolo prevede, in caso di omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili, una sanzione dal 90 al 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o non registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione sarà ridotta da 1/9 fino ad 1/5;
  3. omessa fatturazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette per assenza del requisito di territorialità, disciplinata dal comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997. Tale comma prevede una sanzione che va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo e non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica una sanzione in misura fissa tra euro 250 e euro 2.000. La fattispecie in esame potrà essere sanata utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso con riduzioni da 1/9 fino ad un 1/5, come da tabella precedente.
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