25 ottobre 2018

Voucher: acquistarli e incassarli in modo più semplice e veloce

Autore: Debhorah Di Rosa
Con la circolare n. 103 del 2018, l’INPS ha recepito le nuove modalità di registrazione del prestatore e di erogazione del compenso da parte dell’Istituto introdotte dal Decreto Dignità (L. n. 96/2018).

Modalità di prestazione
I committenti, sia pubblici che privati o famiglie, che decidono di ricorrere a questa atipica tipologia contrattuale, hanno a disposizione, secondo quanto previsto dalla legge n. 96/2017 (di conversione del D.L. n. 50/2017), due diversi strumenti:
  • il Libretto Famiglia, per i soggetti non professionali;
  • il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) per le piccole imprese e i professionisti.

In entrambi i casi, l’utilizzatore deve trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
  • dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • luogo di svolgimento;
  • oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione;
  • compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

A tal fine deve essere utilizzata la piattaforma informatica INPS, che l’Istituto ha opportunamente adeguato.
All’erogazione del compenso provvede direttamente l’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del lavoratore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli Uffici postali.

Modalità di pagamento
Il prestatore può richiedere espressamente, all’atto della registrazione, che il compenso possa essere riscosso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata, presso un qualsiasi sportello postale:
  • previa generazione e presentazione di univoco mandato,
  • tramite autorizzazione di pagamento,

emessi dalla piattaforma informatica INPS. Il mandato di pagamento, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Il documento viene anche reso disponibile anche nella sezione dedicata al prestatore per consentire a quest’ultimo di stamparlo autonomamente.
L’utilizzatore potrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, o delle prestazioni lavorative già effettuate e non ancora validate, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa: ciò comporta l’immediata disposizione di pagamento del compenso relativo alle prestazioni selezionate, che pertanto diventano irrevocabili da parte dell’utilizzatore.
Il pagamento del compenso spettante per la prestazione occasionale svolta, potrà così essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
  • a. accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  • b. bonifico bancario domiciliato, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, con applicazione di una trattenuta pari a 2,60 euro a titolo di commissione da parte dell’INPS;
  • c. per il tramite di qualsiasi sportello postale, con la nuova procedura. Gli oneri di pagamento di tale nuova modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento.

Gli utilizzatori che operano nei settori agricoltura e turismo e gli enti locali, possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, non appena esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale indicato, attestando l’avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative per il numero di ore indicate nella dichiarazione.

Modalità di acquisto
L’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità, erano previste le seguenti modalità di alimentazione:

  • a. versamento a mezzo modello F24 - Elementi identificativi (o F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti;
  • b. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore.

Il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto che ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Le istruzioni per favorire lo sviluppo di questa nuova funzionalità saranno diramate a seguito dei necessari adeguamenti delle procedure di pagamento, da adottare di concerto con le Amministrazioni interessate, con particolare riguardo all’Agenzia delle Ente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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