31 maggio 2018

Zone colpite da sisma: nuovi termini per la ripresa dei versamenti

Autore: Mattia Gigliotti
Più tempo per i contribuenti diversi dai titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo, e dagli esercenti attività agricole, dei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto, per la ripresa dei versamenti dei tributi e contributi sospesi. A stabilirlo è il D.l. n. 55/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018 (data, quest’ultima, di entrata in vigore del decreto stesso). Inoltre sono aumentate il numero di rate possibili (da 24 a 60).

I nuovi termini - I contribuenti citati in premessa, sono chiamati a versare i tributi oggetto di sospensione entro il 16 gennaio 2019 (invece che il 31 maggio 2018) e potranno rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di 60 rate di pari importo a decorrere dalla stessa data del 16/01/2019. Si ricorda che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi non è soggetta né a sanzione né ad interessi. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Scadenza prorogata anche per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali: questa avverrà per il 31 gennaio 2019 (ed anche qui, il numero di rate possibili, passa da 24 a 60). Non ci saranno sanzioni ed interessi.

Notifiche cartelle di pagamento – Il decreto in commento interviene anche sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps. Questi, invece che dal 1° giugno 2018, riprenderanno a partire dal 1° gennaio del prossimo anno (data da cui riprenderanno anche le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e la decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza riguardo le attività degli enti creditori (inclusi i comuni).

Canone TV ed utenze domestiche – Per gli stessi soggetti è disposta, altresì, la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, del pagamento del canone RAI. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avverrà senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Anche in tal caso, l'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporterà l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella sarà notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. Tuttavia, l'iscrizione a ruolo non ci sarà se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso.

Inoltre il decreto legge prevede che con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dal 29 maggio 2018, saranno disciplinate le modalità di rimborso (senza interessi) delle somme già versate a titolo di canone TV nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello stesso decreto (ossia 29 maggio 2018).

Viene, infine, differita al 1° gennaio 2019 la sospensione dei pagamenti delle fatture riguardanti le utenze domestiche per chi ha dichiarato (con apposita dichiarazione presentata agli enti competenti) l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.
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