Attraverso il servizio di risposta ai quesiti “Pronto Ordini”, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.) ha escluso il divieto per l’iscritto di condividere lo Studio con un imprenditore commerciale.
Esattamente, l’affitto di una stanza, appunto, a un imprenditore commerciale – si legge nel P.O. n. 09/2024 - «non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.»
L’art. 4, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 139/2005 dispone che l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: «dell' attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;».
Di conseguenza l’attività di locazione/sublocazione di una stanza dello Studio può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Per il Codice civile (art. 2082) «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.»
Ciò premesso, nel P.O. n. 09/2024, il C.N.D.C.E.C. rileva che «la natura soggettiva del locatario (i.e. altro professionista o imprenditore) non condiziona il tema della eventuale incompatibilità oggetto del quesito, posto che quest’ultima va inquadrata esclusivamente in relazione alla potenziale qualifica di imprenditore del professionista rispetto all’attività di locazione di una stanza facente parte del proprio studio.»
In ogni caso, dalla nozione civilistica di impresa (art. 2082 c.c.) è possibile enucleare i seguenti elementi distintivi: organizzazione, economicità e professionalità. In particolare, l'impresa è attività, intesa quale serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo – produzione o scambio di beni o servizi – sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità.
Tradizionalmente si suole escludere – prosegue il P.O. n. 09/2024 - «dal perimetro della predetta nozione l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come accade nel caso in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione per goderne i frutti. Per completezza d’analisi, si evidenzia che dal quesito non si evince se il professionista locatore detenga l’immobile a titolo di proprietà (nel qual caso si tratterebbe di una locazione ad altro soggetto) o di locazione (ipotesi rispetto alla quale si tratterebbe invece di sublocazione). In entrambi i casi, tuttavia, l’attività sommariamente descritta non sembra dar luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, apparendo piuttosto finalizzata a ristorare almeno in parte il professionista dei costi sostenuti per la locazione e/o delle altre spese per utenze e servizi comuni.»
In conclusione, per il C.N.D.C.E.C. - «l’affitto di una stanza dello studio, vale a dire della sede di esercizio dell’attività professionale, non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.»
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata