Stando alle indicazioni fornite dal CNDCEC nei “Pronto Ordini” n. 29/2024 e 46/2024, pubblicati il 17 giugno, la qualità di socio accomandatario di una S.a.s. è incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, così come l’incarico di commissario della CONSOB.
L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 139 del 2005 stabilisce, al comma 1, una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui.
Recita, infatti, la menzionata disposizione: «L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: […] dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; […]».
Ebbene, il Consiglio Nazionale osserva che, laddove l’attività d’impresa sia svolta in forma societaria, «considerato che per gestione dell’impresa deve intendersi la sua amministrazione, l’incompatibilità ricorrerà con riferimento ai soggetti che in concreto amministrano la società non rilevando, in tal senso, la semplice posizione di socio, qualora questa non implichi anche un coinvolgimento dello stesso nell’amministrazione.»
Nella società in accomandita semplice la gestione dell’impresa è rimessa esclusivamente ai soci accomandatari (art. 2318, co. 2, c.c.), mentre i soci accomandanti ne sono, per legge, esclusi (art. 2320 c.c.). Pertanto – secondo il P.O. n. 29/2024 -, l’assunzione della qualità di socio accomandatario di S.a.s. costituisce causa di incompatibilità ai fini dell’esercizio della professione, in considerazione del suo concreto coinvolgimento nella gestione sociale.
Il Consiglio, poi – onde completare la riposta al quesito pervenuto dall’Ordine di Verbania - ha formulato alcune osservazioni in merito alla possibilità di assimilare l’attività di “bed and breakfast” a quella di mera gestione immobiliare, in caso di organizzazione minimale.
Al riguardo, ha evidenziato come – nella specie - debba farsi riferimento all’art. 4 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13, secondo cui l’attività di “bed and breakfast” può essere gestita sia in forma non imprenditoriale, che in forma imprenditoriale, sicché – afferma il P.O. n. 29/2024 - «al fine di stabilire se l’attività in esame configuri in concreto l’esercizio di impresa occorrerà verificare la sussistenza dei parametri di cui all’art. 4 della legge richiamata e, in particolare, la modalità “saltuaria” e non “continuativa” del servizio offerto.»
Conclude il Consiglio: «Considerate le caratteristiche dell’attività e in difetto dei requisiti della organizzazione e della professionalità ex art.2082 c.c., sotto il profilo civilistico all’attività di “bed and breakfast” non può essere riconosciuta natura di “impresa”.
Si segnala, infine, il P.O. n. 46/2024 che ha rilevato l’incompatibilità dell’incarico di commissario CONSOB con l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Infatti, da un lato, l’art. 4, comma 3, della legge professionale dispone che «l’iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione», dall’altro, l’art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 2161, dispone che i componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.
La “ratio” di tali divieti risiede nella particolare natura dell’attività di vigilanza svolta dalla CONSOB.