23 ottobre 2021

Anno bianco casse professionali: 31 ottobre, termine ultimo per regolarità contributiva e istanza

Autore: Sandra Pennacini
Il 31 ottobre 2021 costituisce, nell’ambito nella gestione delle domande di esonero parziale dal versamento dei contributi dovuti per l’anno 2021 ed in scadenza nel medesimo anno (cd. anno bianco contributivo, di cui all’articolo 1 comma 20 e seguenti della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 e decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2021, pubblicato il 27 luglio 2021, repertorio 82/2021), una data da tenere sotto stretta osservazione.

Quanto sopra non solo perché entro tale data gli iscritti alle Casse di Previdenza dovranno - laddove rispettino tutti i requisiti richiesti dalla norma - richiedere il riconoscimento del beneficio presentando una specifica domanda direttamente alla propria cassa, ma anche perché la medesima data rappresenta il termine ultimo per regolarizzare eventuali omissioni contributive pregresse, con il fine ultimo di ottenere la regolarità contributiva che costituisce una delle condizioni essenziali per la legittima fruizione dell’esonero, sia per quanto riguarda i professionisti iscritti a cassa, sia per quanto riguarda gli iscritti INPS.

Effettuiamo pertanto un breve ripasso dei diversi aspetti che occorre monitorare da qui a breve.

Per quanto riguarda l’esonero contributivo concesso ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza, la domanda deve essere presentata alla propria cassa di riferimento (tramite le specifiche procedure che ciascuna di esse ha approntato), autocertificando il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla norma, di seguito richiamati, e corredando il tutto da copia del documento di identità e del codice fiscale.

Nel caso di pluralità di iscrizioni, la domanda di esonero può essere presentata una sola volta, ad un solo soggetto (ovvero solo ad una Cassa di Previdenza, oppure solo all’INPS).

L’esonero contributivo può arrivare ad un massimo di 3.000 euro (salvo verifica della capienza dei fondi che complessivamente sono stati stanziati per la misura), e per quanto riguarda i soggetti iscritti a cassa di previdenza lo stesso può essere fatto valere esclusivamente con riferimento ai contributi soggettivi.

Possono presentare la domanda esclusivamente i soggetti iscritti prima del 2021, che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro e che hanno subito nel 2020 un calo di fatturato pari almeno al 33% rispetto al fatturato conseguito nel 2019. Il rispetto della soglia massima reddituale ed il requisito del calo di fatturato non sono richiesti ai soggetti che si sono iscritti alla cassa di previdenza nel corso del 2020. L’esonero, tuttavia, non può essere richiesto in presenza di una causa ostativa, quale la titolarità di un contratto di lavoro subordinato (salvo lavoro intermittente senza diritto all'indennità), oppure la percezione di pensione diretta (salvo invalidità).

Ulteriore requisito essenziale, come già ricordato in precedenza, è quello della regolarità contributiva, che viene richiesta ai fini della concessione dell’esonero contributivo a tutti i soggetti interessati, ovvero sia ai professionisti iscritti a cassa di previdenza, che ai soggetti iscritti all’INPS gestioni AGO o Gestione Separata. Si ricorda che gli iscritti INPS che sono stati chiamati a presentare domanda di esonero contributivo all’Istituto Nazionale di Previdenza sociale entro il 30 settembre scorso.

Per quanto i termini per presentare la domanda di esonero siano differenziati per i soggetti INPS e per i soggetti iscritti alle casse di previdenza, comune è la necessità di essere in regola con il versamento dei contributi, e comune è il termine ultimo per regolarizzare eventuali omissioni al fine di ottenere la regolarità contributiva.

Infatti, come previsto dall’articolo 47-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis) per tutti la regolarità contributiva verrà verificata dagli enti preposti (ovvero dall’INPS per iscritti AGO e GS, oppure, nel caso dei professionisti, dalla Cassa di Previdenza cui si presenta domanda) a partire dal 1° novembre 2021, tenendo conto di tutti i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

Vi sono pertanto ancora pochi giorni per accertarsi che la regolarità contributiva venga riconosciuta, effettuando una verifica presso la propria Cassa oppure, nel caso dell’INPS, richiedendo un Durc On Line al fine di controllare che lo stesso risulti regolare.

Decorso il termine del 31 ottobre 2021 non resterà che attendere l’esito dell’istanza presentata e -per quanto la normativa, ivi comprese la circolare INPS e i vari messaggi non lo dicano espressamente - è probabile che occorrerà attendere sin dopo tale data anche per le pratiche INPS, che a tutt’oggi restano “congelate” nello stato di “PROTOCOLLATA”, prive di esito, probabilmente anch’esse in attesa che vengano portati a termine gli ultimi due passaggi fondamentali per accedere concretamente all’esonero contributivo, ovvero da un lato la verifica della regolarità contributiva e, dall’altro, che vengano portati a termine i conteggi che dovranno essere effettuati in merito al rapporto tra richieste pervenute e fondi stanziati.

Sul punto è bene ricordare che per le domande di esonero gestite dall’INPS lo stanziamento complessivo è pari a 1.500 milioni di euro, mentre per quanto riguarda le Casse di Previdenza (considerate tutte insieme) lo stanziamento è pari a 1.000 euro e che, come si è detto, se tali somme non risultassero capienti a coprire tutte le richieste le stesse saranno accolte in maniera proporzionalmente ridotta.
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