25 febbraio 2014

Assicurazione professionale anche per i danni pregressi

L’assicurazione professionale può tutelare il professionista da errori che sono stati commessi anche prima della stipula

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’obbligo della polizza - I professionisti iscritti a un Ordine o Collegio professionale hanno l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni ai clienti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori che sono ricevuti dal cliente (D.L. 138/2011). Gli avvocati invece hanno l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile previsto dall’articolo 12 della Legge 247/2012, subordinandolo alla determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi della polizza da parte del Ministero della Giustizia.

Le clausole nel contratto - Relativamente alle diverse clausole inserite nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile, è diffusa nella prassi, quella che estende la copertura assicurativa in maniera retroattiva o ultrattiva. Nell’attività dei professionisti, infatti, è probabile che passi anche molto tempo tra il momento in cui viene commesso l’errore e quello in cui il cliente lo denuncia, è quindi necessario coprire anche il periodo precedente alla stipula del contratto di assicurazione.

La garanzia pregressa - Con la garanzia pregressa viene estesa la copertura assicurativa rispetto a comportamenti colposi del professionista commessi prima della stipula della polizza, purché la richiesta di risarcimento venga formulata dopo la decorrenza dell’assicurazione professionale e il professionista non abbia taciuto in mala fede (circostanza in questo caso-fonte di responsabilità). Con la clausola della garanzia postuma invece, la polizza copre quelle condotte colpose poste in essere dal professionista nel periodo di validità della polizza con richiesta di risarcimento danno, dopo la cessazione dell’assicurazione per gli anni indicati in polizza.

Una pronuncia in merito –
Fra alcune pronunce in merito, si segnala una recente sentenza della Cassazione (Sentenza n.3622/2014) che ha affermato l’efficacia nello specifico della clausola “Claim made” inserita nel contratto assicurativo a garanzia di comportamenti che sono accaduti anteriormente alla stipula del contratto con domanda di risarcimento danni nel periodo di validità-efficacia della polizza.
Il caso ha coinvolto due Dottori Commercialisti, chiamati in causa in proprio, e in qualità di soci di uno studio associato, per il risarcimento dei danni per errori e inadempimenti commessi nelle compilazione della dichiarazioni Iva e a seguito dei quali la società cliente aveva perso un credito IVA. Il tribunale, in primo grado, aveva condannato al risarcimento dei danni che venivano richiesti, uno dei due professionisti, respingendo la domanda di garanzia proposta nei confronti della compagnia assicuratrice.

Garanzia pregressa inefficace - Secondo la Corte di Appello, che ha confermato la sentenza di primo grado, la clausola a garanzia pregressa inserita nel contratto assicurativo era da ritenersi inefficace, in quanto il rischio coperto dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto, non un evento già verificatosi prima della conclusione del contratto per il quale non sia stata pattuita nessuna deroga al principio di cui all’articolo 1917 del C.C. Ai sensi di tale disposizione, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto deve pagare a un terzo per il fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione e in dipendenza della responsabilità di cui al contratto.

La decisione della Cassazione – La Cassazione, adita dal professionista ha annullato la sentenza con rinvio, dichiarando valida ed efficace la clausola (Claim Made) così inserita nel contratto assicurativo a garanzia della responsabilità dei professionisti. La Cassazione fa una valutazione del principio di autonomia contrattuale. L’estensione della copertura assicurativa a comportamenti prima della stipula della polizza, rappresenta una scelta della compagnia di assicurazione che inserendo la clausola fra le condizioni generali di contratto, fa una scelta consapevole sulla base di una preventiva valutazione dei rischi. Inoltre l’inserimento di una tale clausola viene valutato dalla compagnia assicuratrice anche sotto un profilo economico ai fini del pagamento del premio. Con riferimento a tale clausola esiste un fattore aleatorio che non riguarda direttamente il comportamento colposo del professionista, ma la possibilità che tale comportamento sia stato commesso nel passato sul quale non si conosce ancora l’illiceità o l’inidoneità a produrre danno e sul quale neanche è certo che verrà proposta una domanda di risarcimento danni da parte del danneggiato. Nel caso preso in esame, la Cassazione ha cosi dovuto ribaltare le conclusioni cui era giunta la Corte d’Appello, secondo la quale l’assicurazione doveva riguardare un evento futuro e incerto, non uno già accaduto prima della conclusione del contratto.
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