13 luglio 2021

CNDCEC: pagamento tassa concessione governativa in caso di reiscrizione

Nei P.O. chiarimenti anche sul pagamento della quota d’iscrizione in caso di trasferimento

Autore: Pietro Mosella
Recentemente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha pubblicato numerosi Pronto Ordini per fornire chiarimenti su diversi aspetti, anche relativi ad alcuni adempimenti di carattere burocratico.

In merito a questi ultimi, sono state fornite indicazioni, tra l’altro, relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa in caso di reiscrizione all’albo professionale (P.O. n. 50/2021), al pagamento della quota d’iscrizione in caso di trasferimento ad altro Ordine (P.O. n. 96/2021), nonché riguardo alla comunicazione dei dati relativi alla polizza professionale (P.O. n. 109/2021).

Pagamento tassa concessione governativa in caso di reiscrizione – Con il Pronto Ordini n. 50 del 30 giugno 2021, il CNDCEC è intervenuto a seguito di un quesito pervenuto da un iscritto ad un Ordine territoriale, con il quale è stato chiesto se sia dovuta nuovamente la tassa di concessione governativa (pari a 168,00 euro) all’atto della reiscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di un professionista già precedentemente iscritto e poi cancellatosi per motivi personali, che aveva già corrisposto detta tassa in sede di prima iscrizione all’albo.

Il CNDCEC ha ricordato dapprima che, l’articolo 22 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative), al punto 8 individua tra gli atti soggetti al tributo le iscrizioni negli albi per l’esercizio di “professioni arti o mestieri”.

Lo stesso Consiglio Nazionale, aveva già chiarito nel Pronto Ordini n. 161 del 5 luglio 2013, che il presupposto del tributo, nel caso di specie, è l’adozione di atti e provvedimenti finalizzati all’accertamento delle condizioni per l’iscrizione all’albo professionale, per cui ritiene che ogni qualvolta si realizzi il presupposto del tributo (cioè l’adozione da parte delle amministrazioni competenti di provvedimenti autorizzativi) è dovuta la corresponsione della tassa di concessione governativa, trattandosi di autonomo atto amministrativo che necessita di specifica attività istruttoria.

In virtù di quanto sopra ricordato, la reiscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di un professionista già precedentemente iscritto (e successivamente cancellatosi per motivi personali) comporta, quindi, secondo il CNDCEC, l’obbligo di versamento della tassa di concessione governativa (attualmente pari a 168,00 euro), sebbene il professionista abbia già corrisposto la tassa in sede di prima iscrizione all’albo. Ciò, in considerazione della circostanza che, la reiscrizione all’albo, si sostanzia in un autonomo atto amministrativo – conclude il Consiglio Nazionale - che necessita di specifica attività istruttoria, al pari di quella necessaria all’atto della prima iscrizione.

Pagamento quota d’iscrizione in caso di trasferimento – Il P.O. n. 96 del 9 giugno 2021 ha fornito chiarimenti scaturiti a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale in relazione al caso di trasferimento di un iscritto presso un altro Ordine. Il punto del quesito verte su quale, degli Ordini in questione, sia quello che deve ricevere il pagamento della quota associativa annuale e, inoltre, se detto versamento dipenda dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento.

Anzitutto il CNDCEC osserva che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 139/2005, il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. Nonostante l’utilizzo del termine “contributo”, il Consiglio Nazionale osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, esso ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto. Di conseguenza, il pagamento della quota associativa (che matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell’albo o nell’elenco), è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all’Albo.

Qualora, quindi, un iscritto si trasferisca da un Ordine ad un altro nel corso dell’anno solare, sarà tenuto al pagamento della quota associativa nei confronti di entrambi.

Pur in considerazione di quanto sopra esposto, il CNDCEC specifica che è comunque facoltà del singolo Consiglio dell’Ordine, in base alla propria autonomia, di determinare il contributo annuale per il suo funzionamento, individuare e prevedere criteri e parametri sulla base dei quali calcolare, in misura ridotta rispetto l’intero, la quota dovuta dal professionista richiedente il trasferimento che si aggiungerà a quella dovuta al Consiglio di provenienza.

Comunicazione dati relativi alla polizza professionale – Il P.O. n. 109 del 30 giugno 2021 è scaturito a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale, il quale si è rivolto al CNDCEC per chiedere chiarimenti circa la possibilità che lo stesso possa fornire i dati della polizza professionale dell’iscritto nell’Albo a seguito di richiesta motivata di un terzo soggetto.

Preliminarmente, il Consiglio Nazionale osserva che l’obbligo assicurativo di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 137/2012, è strettamente legato all’esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

Detto articolo 5, impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non prevede pari obbligo di informazione nei confronti dell’Ordine presso cui è iscritto. In base al generale potere di vigilanza sull’osservanza delle norme dell’ordinamento professionale [articolo 12, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 139/2005], però, gli Ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell’iscritto.

Di conseguenza, gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006. Pertanto - afferma il Consiglio Nazionale - l’ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l’istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

In tal caso l’Ordine, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006, prima di procedere con la comunicazione dei menzionati dati, dovrà comunicare al controinteressato (nella fattispecie in esame si tratta del professionista) la ricezione della richiesta di accesso agli atti, in modo tale che nel termine di dieci giorni possa presentare un’eventuale opposizione.
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