Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato (27/09/2024) il “Pronto Ordini” n. 70/2024 concernente un quesito in materia di ostensione dei dati relativi alla polizza professionale.
Esattamente l’Ordine scrivente ha rappresentato di aver ricevuto una richiesta di accesso agli atti relativa agli estremi della polizza assicurativa di un iscritto deceduto e, di conseguenza, ha chiesto al Consiglio Nazionale chiarimenti in merito a quali siano i “soggetti controinteressati” di cui all’art. 22 1, comma 1, lettera c), L. n. 241/1990.
In via preliminare, il P.O. n. 70/2024 ricorda che l’obbligo assicurativo di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 137 del 2012 è strettamente legato all’esercizio della professione in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
L’art. 5 citato impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non prevede pari obbligo di informazione nei confronti dell’Ordine presso cui è iscritto.
Tuttavia, in base al generale potere di vigilanza sull’osservanza delle norme dell’ordinamento professionale, gli Ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell’iscritto.
Di conseguenza gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi, in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla L. n. 241 del 1990 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n.184.
Pertanto – afferma il CNDCEC -, «l’ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l’istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.»
In tal caso, la comunicazione di detti dati da parte dell’Ordine dovrà essere preceduta, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 , dalla comunicazione al controinteressato della ricezione della richiesta di accesso agli atti, affinché nel termine di dieci giorni questi possa presentare un’eventuale opposizione.
Il controinteressato – precisa conclusivamente il P.O. n. 70/2024 - «deve essere individuato nell’iscritto se in vita o, se deceduto, negli eredi. Al fine di rintracciare gli eredi legittimari è possibile richiedere, presso il Comune di residenza del de cuius, il certificato storico di stato di famiglia che documenta la composizione originaria del nucleo familiare nonché accedere al Registro generale dei testamenti al fine di verificare se il de cuius ha redatto un testamento.»
1Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso)
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 3. (Notifica ai controinteressati)
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