8 marzo 2023

CNDCEC: stralcio debiti fino a 1.000 euro lavoratori autonomi e agricoli

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il CNDCEC, su richiesta dell’INPS, con l’informativa n. 31 del 7 marzo 2023 rende noto alcuni aspetti da attenzionare relativi allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro con riguardo ai lavoratori autonomi e agricoli.

Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 1, commi 222-230, della legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge, fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito ora al 30 aprile 2023 (articolo 3 bis Dl Milleproroghe n.198/2022, convertito con modifiche in legge n.14/2023), è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

L’intento dell’informativa è attenzionare i contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti), sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio e per evidenziare la possibilità, almeno fino al 30 aprile 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la posizione assicurativa.

Il CNDCEC ricorda che per quanto riguarda la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore.

Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione. Tale questione assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
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