11 dicembre 2014

Commercialisti alla cassa entro il 15.12

In scadenza l’eccedenza dei contributi dovuti alla cassa previdenziale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Entro il 15 dicembre va effettuato il pagamento delle eccedenze contributive utilizzando la modalità di versamento scelta al momento della comunicazione dei dati reddituali. Anche per le eccedenze dovute dall'anno 2014 è prevista la facoltà di optare, in alternativa al versamento in un'unica soluzione per la rateizzazione.

L’obbligo -
I dottori commercialisti che esercitano la professione hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Cassa il reddito netto professionale e il volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotti nell’anno precedente e di effettuare il pagamento delle eccedenze del contributo soggettivo e integrativo.
Eccedenze contributive dovute - L’eccedenza del contributo soggettivo è calcolata applicando un’aliquota, variabile a scelta del professionista, al reddito netto professionale e sottraendo la contribuzione minima dell’anno, se dovuta. L’eccedenza del contributo integrativo è calcolata applicando al volume di affari (al netto del contributo stesso) l’aliquota del 4% e sottraendo la contribuzione minima se dovuta.
Scadenza - Entro il 15 dicembre va effettuato il pagamento delle eccedenze contributive utilizzando la modalità di versamento scelta al momento della comunicazione dei dati reddituali.

Rateizzazione - Anche per le eccedenze dovute dall'anno 2014 è prevista la facoltà di optare, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, per la rateizzazione. Fino al 2014 sono rateizzabili le eccedenze del contributo soggettivo calcolate applicando l’aliquota scelta in fase di adesione al servizio SAT PCE e del contributo integrativo dovute per ciascun anno. Dall’anno 2015 è rateizzabile l’eccedenza del contributo soggettivo calcolata applicando l’aliquota scelta in fase di adesione al servizio SAT PCE, dovuta per ciascun anno.

Pagamento – Il pagamento avviene mediante bollettini Mav messi telematicamente a disposizione dalla Cassa a seguito di adesione al servizio SAT PCE che conterranno l’ammontare dei contributi dovuti e rateizzabili calcolati sulla base dei dati reddituali comunicati e della percentuale del contributo soggettivo scelta, oltre interessi. In caso di rettifica in aumento dei dati reddituali effettuata dopo la scadenza del 15/11, le somme eventualmente dovute scaturite dalla comunicazione rettificativa, a titolo di eccedenza del contributo soggettivo in applicazione dell’aliquota minima prevista ed a titolo di eccedenza del contributo integrativo, non sono rateizzabili. Rimane valida la rateizzazione definita sulla base della prima comunicazione effettuata.

Scadenza rate - La prima rata va pagata entro la scadenza del 15/12 dell’anno di riferimento; la seconda entro il 31/03 dell’anno successivo a quello di riferimento; la terza entro il 30/06 dell’anno successivo a quello di riferimento; la quarta entro il 30/09 dell’anno successivo a quello di riferimento.
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