Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel corso dell’audizione informale presso la II Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha espresso la propria condivisione sulla proposta di legge che va a regolamentare il regime di responsabilità civile del collegio sindacale, di cui la prima firmataria è l’Onorevole Marta Schifone.
Per la professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la tematica delle responsabilità dell’organo di controllo delle società di capitali e, più precisamente, del collegio sindacale incaricato o meno della revisione legale, rappresenta un tema di attualità e di centralità.
Per i commercialisti “l’assenza di puntuali criteri fissati per determinare le responsabilità ascrivibili ai sindaci al di fuori delle ipotesi di comportamenti dolosi e per limitare il risarcimento dei danni nei casi in cui i sindaci stessi non si siano attivati per impedire i fatti o le omissioni degli amministratori, unitamente al rigoroso atteggiamento assunto dalla giurisprudenza nell’interpretare l’attuale formulazione dell’art. 2407, secondo comma, c.c., ha comportato che spesso le professionalità migliori non accettino gli incarichi di controllo nelle società di capitali, per non esporre a rischi il loro patrimonio di conoscenze e competenze”.
Secondo il CNDCEC è opportuno un intervento di modifica dell’art. 2407, secondo comma, c.c. volto a meglio precisare il regime di responsabilità dei sindaci, disancorandolo dal compimento del fatto illecito o dal comportamento omissivo degli amministratori.
Per di più, la circostanza che la proposta di legge non trascura gli auspici contenuti nella Raccomandazione della Commissione Europea del 5 giugno 2008 volti a perimetrare l’esposizione risarcitoria del revisore legale con l’individuazione di un tetto massimo, coincidente o con una soglia legislativamente predeterminata ovvero con un multiplo del compenso è apprezzabile.
Inoltre, la proposta di legge AC 1276 ha il pregio di contribuire alla diffusione di una cultura di un sistema dei controlli maggiormente lineare e definito, rispetto a quello attuale, anche sotto il profilo delle competenze tecniche, dal momento che è ipotizzabile che criteri ragionevoli e certi per una determinazione normativa in ordine all’entità del risarcimento del danno, come accennato, possono attrarre professionisti esperti, competenti e dediti allo svolgimento dell’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico - conformemente a quanto previsto dall’art. 2407, primo comma, c.c. - fornendo maggiori garanzie per realizzare quelle finalità di tutela dell’interesse pubblico cui è preposto l’organo di controllo medesimo.
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