17 luglio 2024

CNDCEC: l’esame di stato resti invariato

Autore: Paola Mauro
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nell’audizione tenutesi ieri presso le commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati sul recepimento della direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ha espresso la propria contrarietà alla moltiplicazione delle prove per l’esame di stato, definendo ingiustificati gli aggravi di obblighi formativi e i maggiori compiti previsti per il comitato di controllo interno e la revisione contabile (allegato).

A parere della categoria, il recepimento della citata direttiva «dovrebbe mantenere invariato l’attuale sistema di equipollenza con gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile».

Il Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla revisione legale, Maurizio Masini, ha affermato che «Nell’aggiornare la regolamentazione di attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale e dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità si dovranno tenere in debito conto le competenze e conoscenze specifiche in materia di rendicontazione e di attestazione della rendicontazione di sostenibilità già riconosciute dal nostro ordinamento professionale».
Sempre per Masini «è del tutto evidente che non vi è nessuna volontà del legislatore europeo di moltiplicare le prove di esame per svolgere l’attività di rendicontazione della sostenibilità, nei casi in cui il possesso di quelle conoscenze sia già stato accertato».

L’esponente della categoria professionale ha aggiunto che il recepimento della direttiva CSRD «non sembra giustificare neppure l’ulteriore aggravio di obblighi formativi in capo al revisore della sostenibilità rispetto a quanto già previsto per la revisione legale del bilancio. Sarebbe auspicabile mantenere allineato il numero dei crediti formativi richiesti al revisore legale rispetto al revisore della sostenibilità e agire, piuttosto, attraverso una diversa ripartizione delle materie oggetto della formazione continua, opportunamente integrata dagli aspetti attinenti alla sostenibilità. Pertanto, si dovrebbe prevedere che i revisori abilitati al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano tenuti ad acquisire venti crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno cinque caratterizzanti la sostenibilità».

È stato altresì definito «Ingiustificato l’ampliamento di compiti in capo al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che potrebbero esulare dall’ambito delle funzioni concretamente esercitate dallo stesso». Per Masini «l’attribuzione di una vigilanza specifica e distinta sulla sussistenza delle procedure attuate dall’impresa per individuare le informazioni comunicate nella rendicontazione di sostenibilità in conformità agli standard di rendicontazione sembra si possa già ritenere inclusa nell’ambito della generica vigilanza sull’efficienza e la funzionalità del sistema amministrativo-contabile e del monitoraggio del processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione di sostenibilità».

Inoltre «considerato che, fatta eccezione per gli EIP e gli ESRI, il nostro ordinamento consente al collegio sindacale, al verificarsi delle condizioni previste nell’art. 2409-bis, comma 2, c.c. di esercitare la revisione legale, si dovrebbe prevedere che l’organo di controllo, al ricorrere delle summenzionate condizioni, possa esercitare anche l’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, per motivazioni di semplificazione e contenimento dei costi. In tale ipotesi, ovviamente, tutti i sindaci dovranno essere abilitati anche allo svolgimento degli incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità».

Per i commercialisti, infine, è «Condivisibile la scelta di non esercitare l’opzione contenuta nella direttiva CSRD di consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità rilasci l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Lo svolgimento di tali servizi da parte dei soli soggetti iscritti nel Registro garantisce l’effettiva tutela dei destinatari della rendicontazione della sostenibilità, nonché l’integrità e la qualità dei servizi di attestazione medesimi».
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