6 agosto 2021

Commercialisti: domande per l’esonero contributivo fino al 31 ottobre

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Cassa dei Dottori Commercialisti ha realizzato un’apposita procedura telematica per presentare la domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021. L’istanza, a pena di inammissibilità, andrà compilata e inviata esclusivamente utilizzando il servizio online DEC attivo nei servizi online dell'area riservata, entro il 31 ottobre 2021.

L’esonero- L’esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva e non alla contribuzione integrativa e al contributo di maternità. L’esonero è concesso nel limite massimo individuale di € 3.000 di contribuzione soggettiva. La quantificazione finale dell’ammontare dell’esonero sarà, comunque, individuata con successivo Decreto ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021.

Pertanto, la contribuzione soggettiva oggetto di esonero è così articolata:
  • I rata contributo minimo - scadenza 30 settembre 2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);
  • II rata contributo minimo – scadenza 02 novembre 2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);
  • I rata/rata unica eccedenze – scadenza 20 dicembre 2021.

Nel caso in cui nell’ambito del PCE2021 si optasse per la rateizzazione delle eccedenze contributive 2021, solo la contribuzione soggettiva dovuta per la prima rata, con scadenza il 20 dicembre 2021, rientra nel computo dell’esonero parziale.

È bene ricordare che eventuali rate in scadenza nel 2021, riferite a contributi di competenza di anni precedenti, non rientrano nell’esonero.

Soggetti beneficiari - Possono richiedere l’esonero dal versamento parziale dei contributi i dottori commercialisti iscritti alla Cassa, con esclusione di coloro che si sono iscritti nel corso dell’anno 2021, che presentano i seguenti requisiti:
  • per il periodo oggetto di esonero non essere stati titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
  • per il periodo oggetto di esonero, non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 (dichiarazione 2021) non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (dichiarazione 2020);
  • aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 (dichiarazione 2020) un reddito professionale non superiore a € 50.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività;
  • essere in regola con i versamenti dei contributi.

Per i primi due requisiti, considerato che per la Cassa dei Commercialisti i contributi oggetto di esonero fanno riferimento all’intera annualità 2021, la verifica del diritto all’esonero contributivo di coloro che sono titolari di un trattamento pensionistico o di un rapporto di lavoro subordinato per un periodo limitato dell’anno 2021 sarà oggetto di successiva interlocuzione con il Ministero del Lavoro.

Modalità di presentazione – Come già accennato in premessa, la domanda di esonero parziale, deve essere presentata entro il 31 ottobre utilizzando l’apposito servizio online, allegando copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità.

Una volta processata la domanda, la Cassa andrà a decurtare il beneficio dall’ammontare del contributo soggettivo 2021 richiedendo l’eventuale differenza in sede di compilazione del PCE 2021 e il versamento della rata unica/prima rata dovuta entro il 20 dicembre 2021.
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