“Un intervento urgente finalizzato a riconoscere a tutti i soggetti interessati dal concordato preventivo biennale un congruo differimento sia del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta sia di quello di presentazione delle dichiarazioni”. È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al suo Viceministro Maurizio Leo e al direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. I commercialisti avevano già manifestato la necessità di una proroga attraverso una nota stampa diffusa la scorsa settimana dopo che al Consiglio nazionale erano arrivate numerosissime segnalazioni di contribuenti e professionisti che evidenziano l’insufficienza del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni, alle quali devono essere allegate dette accettazioni.
“Il nuovo istituto – scrive il presidente de Nuccio – si rivolge a una platea molto ampia di contribuenti, rappresentata dai quasi 5 milioni di soggetti titolari di partita IVA che potranno decidere se accettare o meno la proposta di concordato elaborata dall’Agenzia solo dopo un’attenta valutazione dei rischi e delle opportunità che potranno derivare dall’adesione. Tali valutazioni sono svolte con l’ausilio fondamentale dei commercialisti, chiamati a svolgere una delicata attività di informazione e analisi preventiva dell’evoluzione del business dei loro assistiti nel biennio di validità del concordato”.
I commercialisti sottolineano come la richiesta deriva anche dalle rilevanti modifiche introdotte con il decreto Omnibus che ha previsto, per i soggetti ISA che aderiranno al concordato, il ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022 con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP. “Ancorché il termine per avvalersi di quest’ultima opportunità sia stato fissato dal legislatore al 31 marzo 2025 – continua il presidente dei commercialisti –, è evidente il collegamento reciproco tra concordato preventivo e ravvedimento speciale, nel senso che il CPB è il presupposto del ravvedimento che può costituire un elemento decisivo ai fini dell’adesione alla proposta concordataria”.
La necessità di tale differimento dei termini trova conferma non solo nei principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente, ma anche nel decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172) secondo cui “i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione”.
Secondo de Nuccio, infine, “è auspicabile che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione dei colleghi strumenti volti a semplificare la raccolta e il recupero dei dati e delle informazioni dei contribuenti relativi alle annualità 2018-2023 necessari per facilitare la definizione e l’adesione al concordato preventivo biennale”.
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