Ampliata la tutela del consumatore in ambito bancario. Rientra nella nozione di “consumatore” la persona che abbia concluso un contratto di mutuo destinato a un uso in parte connesso alla sua attività professionale e in parte estraneo a tale attività. L’importante precisazione è contenuta nella sentenza dell'8 giugno 2023, resa nella causa C-570/2021 della Corte di giustizia europea con la quale si amplia il concetto di consumatore fino ad includervi i professionisti che hanno siglato un muto ipotecario per scopi legati all’attività professionale.
Il caso - La vicenda sottoposta alla Corte di Giustizia Ue riguarda la stipula di un contratto di mutuo «misto», una parte dell’importo prestato, ossia il 35% di quest’ultimo, che non è né predominante né marginale, è stata utilizzata al fine di rimborsare un mutuo connesso all’attività professionale di uno dei ricorrenti nel procedimento principale, mentre l’altra parte di tale importo, ossia il 65% di quest’ultimo, è stata destinata a fini di consumo estranei a un’attività professionale.
Motivazione - Nella sentenza in commento i Giudici della Corte di Giustizia Europea sostengono che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:
- al fine di stabilire se una persona rientri nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, e, più in particolare, se lo scopo professionale di un contratto di mutuo concluso da tale persona sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto, il giudice del rinvio è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti relative al contratto, sia quantitative che qualitative, quali, in particolare, la ripartizione del capitale mutuato tra un’attività professionale e un’attività extraprofessionale nonché, in caso di più mutuatari, il fatto che solo uno di loro persegua uno scopo professionale o che il mutuante abbia subordinato la concessione di un credito al consumo alla parziale destinazione dell’importo mutuato al rimborso di debiti connessi a un’attività professionale.
Le definizioni del termine «consumatore» di cui all’articolo 2 della direttiva 93/13 e all’articolo 2 della direttiva 2011/83 sono sostanzialmente equivalenti, quest’ultima direttiva persegue il medesimo obiettivo della direttiva 93/13. Infatti, la direttiva 2011/83 verte sui diritti dei consumatori relativi ai contratti conclusi con professionisti e mira ad assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori garantendo la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con i professionisti. Nell’ambito di un contratto di mutuo stipulato con un professionista, la persona fisica che si trova nella situazione di un condebitore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, allorché agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale, e se si trova, nei confronti di tale professionista, in una posizione analoga a quella del debitore, deve beneficiare, insieme a quest’ultimo, della tutela prevista da tale direttiva.
In base a quanto deciso dalla Corte, l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, la persona che abbia concluso un contratto di mutuo destinato a un uso in parte connesso alla sua attività professionale e in parte estraneo a tale attività, unitamente a un altro mutuatario che non abbia agito nel quadro della sua attività professionale, qualora lo scopo professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto.
Giudice del rinvio cosa deve prendere in considerazione - L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretato ricordano i giudici Ue nel senso che, al fine di stabilire se una persona rientri nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, e, più in particolare, se lo scopo professionale di un contratto di mutuo concluso da tale persona sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto, il giudice del rinvio è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti relative al contratto, sia quantitative che qualitative, quali, in particolare, la ripartizione del capitale mutuato tra un’attività professionale e un’attività extraprofessionale nonché, in caso di più mutuatari, il fatto che solo uno di loro persegua uno scopo professionale o che il mutuante abbia subordinato la concessione di un credito al consumo alla parziale destinazione dell’importo mutuato al rimborso di debiti connessi a un’attività professionale.