7 febbraio 2018

Crediti formativi 2017 dei revisori legali: no alle comunicazioni “in proprio”

Autore: GIUSEPPE AVANZATO
È stato pubblicato ieri sul sito istituzionale della revisione legale, www.revisionelegale.mef.gov.it, un avviso ufficiale afferente la “comunicazione dei crediti maturati in relazione all’anno 2017”, nel quale viene ribadito che i crediti maturati mediante attestati, certificati o altra documentazione comprovante la partecipazione a corsi di formazione utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo afferente l’anno 2017, saranno registrati solo a seguito delle comunicazioni trasmesse dagli enti formatori, conformemente a quanto già previsto sia dalla circolare 26 del 2017, sia dalle convenzioni stipulate con gli enti accreditati (tra i quali Informati Srl proprietaria del marchio Fiscal Focus).

Si ricorda che l’obbligo di formazione continua in capo ai Revisori legali dei conti è stato introdotto in Italia dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che ha recepito nel nostro Paese, la Direttiva comunitaria n. 2006/43/CE, con l’obiettivo di elevare la qualità dei servizi di revisione legale volti all’effettiva tutela degli interessi pubblici, nonché di assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale di coloro che svolgono incarichi di revisione.

All’uopo tutti gli iscritti nell’apposito Registro dalla data del 1 gennaio 2017, a prescindere dalla Sezione “A” o “B” e dunque quand’anche non abbiano assunto incarichi di revisione negli ultimi tre anni consecutivi, sono soggetti all’obbligo di cui trattasi.

Come disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 39/2010, per ottemperare a tale obbligo, i revisori legali sono tenuti ad acquisire 60 CFP nel periodo formativo, cadenzato in trienni. In ciascun anno, inoltre, l’iscritto al Registro deve acquisire almeno 20 CFP di cui 10 nelle materie caratterizzanti stabilite annualmente con Determina R.G.S.

Nell’avviso in parola il Mef ha chiarito che qualsiasi comunicazione pervenuta alla casella di posta elettronica rgs.formazione.revisori@mef.gov.it non sarà tenuta in alcuna considerazione essendo rilevanti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi esclusivamente le comunicazioni trasmesse dagli enti formatori.

Nel predetto avviso si fa presente, inoltre, che il revisore potrà accertare la corretta registrazione dei crediti maturati accedendo all’area istituzionale del sito, ma solo a seguito del corretto espletamento delle comunicazioni da parte dei predetti enti.

Infine, viene precisato, che il flusso di tali comunicazioni potrebbe essere soggetto ad un rallentamento, in conseguenza del differimento al 31/12/2018 della scadenza prevista per assolvere l’obbligo formativo 2017.

Si ricorda, infatti, che il MEF ha disposto una politica di maggiore elasticità per l’acquisizione dei 20 CFP previsti per il 2017, dal momento che il sistema di formazione continua è stato introdotto proprio nel corso del predetto anno, pertanto, in ragione delle difficoltà manifestate dagli enti formatori nella fase di avvio del sistema, che ha registrato una forte concentrazione degli eventi formativi nel solo ultimo trimestre dell’anno in corso, per tale ragione è stato previsto che il revisore legale ha tempo fino al 31 dicembre 2018 per poter maturare i 20 crediti formativi previsti per l’anno 2017 nonché gli ulteriori 20 crediti formativi per l’anno 2018.
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