10 dicembre 2020

Credito d’imposta locazioni nei comuni calamitati: la Fondazione aggiorna le istruzioni

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha aggiornato il documento di ricerca relativo al credito d’imposta per i canoni di locazione, con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus, con le ultime novità introdotte dai DL Rilancio e Rilancio bis.

Credito locazioni non abitative – L’articolo 28 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha previsto il riconoscimento a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta viene riconosciuto se sia intervenuto nel mese di riferimento una riduzione di almeno il 50% del fatturato e corrispettivi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Comuni in stato calamitoso – Quest’ultimo requisito, per effetto del comma 5 dell’articolo 28 del Decreto Rilancio o del fatturato non è previsto per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il DL Ristori – Con il DL Ristori n.137/2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 del DL Rilancio spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle recenti restrizioni, indicati nell’allegato 1 al decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Per tali attività, il credito d’imposta per l’ultimo trimestre 2020 spetta, peraltro, indipendentemente dal luogo in cui le stesse hanno la propria sede operativa o il domicilio fiscale.

Il DL Ristori bis – In ultimo, il DL Ristori bis n.149/2020 è nuovamente intervenuto sul credito d’imposta in esame, estendendolo alle imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
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